Superbonus, nuovi tetti di spesa. I paletti per cedere il credito. Fonte Il Sole 24 Ore
È in vigore da oggi il superbonus del 110% per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici e, per una strana coincidenza, proprio oggi la commissione Bilancio della Camera mette al voto le prime correzioni alla maxi agevolazione. Come già anticipato su queste pagine tra i correttivi oggi al voto ci sono: – la riduzione dei massimali di spesa per il cappotto termico, differenziati in base al tipo di edificio; – la possibilità di usare il superbonus energetico per due case, oltre i lavori condominiali, senza limiti tra prima e seconda casa, nonché per le unità site all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, in sintesi le villette a schiera; – la possibilità che l’intervento di cambio della caldaia si applichi anche agli impianti a collettore solare e l’estensione ai lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente; – per gli immobili vincolati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali si prevede che la detrazione del 110% spetti a tutti gli interventi di efficientamento a prescindere dall’obbligo di intervenire sul cappotto termico o sulla sostituzione della caldaia, nel rispetto comunque del requisito del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero edificio. Ci sono poi l’estensione del superbonus agli edifici del terzo settore, la possibilità di vedersi riconoscere il 110% su opere di abbattimento e ricostruzione degli edifici e il prolungamento al 30 giugno 2022 per gli Iacp. L’emendamento riformulato dal Governo sposta il termine entro cui le Entrate devono emanare il provvedimento attuativo: i 30 giorni decorrono dall’entrata in vigore della legge di conversione del Dl (entro il 18 luglio). I nuovi tetti di spesa Per gli interventi di coibentazione si passa dagli attuali 60mila euro ad unità abitativa a tre fasce di limiti di spesa: 50mila per gli edifici unifamiliari, 40mila per gli immobili da due a otto unità abitative e 30mila euro per gli edifici con più di otto unità. Stesso meccanismo per la sostituzione di impianti di riscaldamento e raffrescamento a condensazione con impianti a pompa di calore: il limite indicato dall’emendamento è di 20mila euro ad unità abitativa negli edifici fino a otto unità e di 15mila per gli edifici con più di otto. Resta a 30mila euro il tetto di spesa per sostituire la caldaia in abbinata all’installazione di impianti fotovoltaici, dove viene aggiunta la possibilità di inserire impianti di microcogenarazione a collettori solari o impianti a biomassa con classe di qualità a 5 stelle. Per questi ultimi, precisa il correttivo, il bonus spetta solo in caso di sostituzione di altri impianti a biomassa. La cessione del credito Tra le novità in arrivo oggi al decreto Rilancio alcune precisazioni sulla cessione dei crediti d’imposta sia legati a ristrutturazioni, sismabonus ed efficientamento energetico, sia legati ai bonus cosiddetti Covid-19. In primis viene precisato che il tax credit è pari alla detrazione originariamente spettante a prescindere dallo sconto applicato. Lo sconto in fattura, inoltre, può essere applicato da più fornitori che concorrono ai lavori. Arriva una chiusura sulla trasformazione della detrazione in credito d’imposta, che – si dice – scatterà solo nel caso di cessione ad altri soggetti. Quindi, chi vuole usare direttamente il bonus dovrà spenderlo solo come detrazione Irpef e Ires, ma non in compensazione con altri tributi. Inoltre, l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura può essere effettuata anche attravero un intermediario (più lavoro e opportunità per i professionisti) e che tale opzione può avvenire anche in fase di avanzamento lavori e nel limite di due volte. Infine per l’utilizzo dei crediti ceduti viene eliminato il limite alle compensazioni in caso di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.