Superbonus 110%: no alla detrazione in caso di abusi edilizi non sanabili

Superbonus 110%: no alla detrazione in caso di abusi edilizi non sanabili

È possibile accedere al superbonus del 110% anche nel caso in cui i lavori di efficientamento energetico o antismismici previsti dall’art. 119 del Dl Rilancio siano stati eseguiti su un
immobile oggetto di abusi edilizi sanabili.

Fonte Fiscal Focus


Questo è quanto puntualizzato dall’Agenzia delle Entrate delle Marche, attraverso il parere
910-1 dell’agosto 2020, reso in risposta ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal Collegio dei geometri di Ancona.

Nel documento citato, in particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha confermato un principio, invero più volte ribadito nei vari documenti di prassi in materia di detrazioni fiscali, ovvero: non osta al riconoscimento delle agevolazioni fiscali la sussistenza di piccole irregolarità edilizie sull’immobile oggetto dei lavori purché le stesse siano sanabili.
Ebbene, a parere dell’agenzia delle entrate marchigiana laddove i lavori che possono godere del Superbonus siano eseguiti su un immobile oggetto di abusi sanabili e fiscalmente tollerabili è possibile comunque accedere alla maxi detrazione prevista dall’art. 119 del Dl Rilancio.
Ai fini del mantenimento dell’agevolazione dunque ci saranno due diverse ipotesi:
in caso di lavori c.d. in edilizia libera ovvero che non richiedono particolari titoli abilitativi per la loro esecuzione (ad esempio lavori di manutenzione ordinaria, interventi per
proteggere l’abitazione da atti illeciti da parte di terzi o di isolamento acustico) al fine di sanare l’irregolarità sarà sufficiente una dichiarazione sostituita di atto di notorietà che riporti la data di inizio lavori e che descriva gli interventi come agevolabili;
in caso, invece, di abusi più rilevanti ma comunque sanabili sarà invece necessario presentare una richiesta di sanatoria da trasmettere poi anche all’Agenzia mediante la quale rimediare all’irregolarità al fine del mantenimento del beneficio fiscale.
La sanatoria dunque impedirà la decadenza dall’agevolazione.
Tale principio è chiaramente affermato anche dall’art. 50 del c.d. Testo Unico Edilizia ai sensi
del quale il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza.
Il caso tipico è quello che deriva, ad esempio, dall’uso di un permesso diverso da quello richiesto ex lege per iniziare i lavori (ad esempio Scia invece di Cila). In questo caso, l’utilizzo di un permesso sbagliato non costituisce motivo di recupero della detrazione.
In ipotesi siffatte, precisa l’agenzia delle entrate, sarà quindi sufficiente chiedere una sanatoria
da trasmettere poi anche all’agenzia mediante la quale rimediare all’irregolarità al fine del
mantenimento del beneficio fiscale.

Le difformità non sanabili – Al contrario rappresentano delle irregolarità non sanabili quelle
individuate come tali dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) il quale
apertis verbis stabilisce delle fattispecie di abuso per le quali non è possibile beneficiare di
alcuna agevolazione fiscale. Si tratta nello specifico di opere realizzate:
– in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso;
– sulla base di un titolo successivamente annullato.

Perché vi sia non sanabilità il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure
prescritte.
In questi casi non è possibile accedere all’agevolazione in quanto i lavori sono stati eseguiti su
immobile oggetto di abusi di particolare consistenza e su un edificio irregolare invero non è
possibile eseguire interventi edilizi salvo che rientrino nella manutenzione ordinaria.

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