Regime forfetario per gli autonomi (L. 190/2014). Riduzione contributiva del 35%.
I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione contributiva contemplata dalla L. 190/2014, consistente nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti INPS.
La riduzione trova applicazione per la quota di contributi dovuta sul minimale di reddito, così come per quella eventualmente dovuta sul reddito eccedente il minimale.
Accredito contributivo
Per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 co. 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS.
In forza di tale norma, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
Presentazione della domanda
L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con la circ. 10.2.2015 n. 29.
Attività in corso
I soggetti già esercenti attività d’impresa hanno l’onere di compilare:
- a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato (tuttavia, è stato precisato che, per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva, non è necessario ripresentare la domanda ogni anno, restando l’agevolazione operativa fino a che permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia – circ. INPS 12.2.2018 n. 27, § 8);
- il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS, oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. 10.2.2015 n. 29, da consegnare alla sede INPS competente.
Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà esserne ripresentata una nuova entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Nuova attività
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa aderendo al regime agevolato, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare:
- la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS;
- con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.
Versamento dei contributi
I contributi determinati in forza dell’agevolazione sopra indicata sono versati:
- per la quota relativa al minimale contributivo, in corso d’anno alle consuete scadenze trimestrali;
- per l’eventuale quota da determinare sul reddito eccedente il minimale, in acconto e a saldo, alle medesime scadenze previste per le somme dovute in base al modello REDDITI.
Inoltre, alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, occorre versare anche la contribuzione di maternità di 7,44 euro, in due rate di pari importo (3,72 euro).
Esclusione di ulteriori riduzioni contributive
Optando per l’agevolazione contributiva in esame, sono precluse le ordinarie riduzioni a favore di:
- collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato;
- soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell’INPS e con più di 65 anni di età.
Decadenza dell’agevolazione
Considerato che il presupposto fondamentale per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, oppure per effetto della perdita dei requisiti d’accesso o per la verifica di una delle cause ostative), anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento. La cessazione dell’agevolazione determina:
Dichiarazione di rinuncia al regime contributivo agevolato entro il 28.2
- ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta;
- in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali (art. 1 co. 82 della L. 190/2014).
La rinuncia al regime contributivo agevolato va trasmessa all’INPS entro il mese di febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. In tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato con decorrenza dall’1.1 del medesimo anno. Le comunicazioni che pervengono in data successiva determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario dall’1.1 dell’anno successivo (messaggio INPS 3.1.2019 n. 15).