Stralcio dei debiti fino a mille euro: rileva il singolo carico
Lo stralcio dei debiti tributari riguarda tutte quelle cartelle, anche se di importo complessivamente superiore a 1.000 euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi il limite. Ecco le ultime novità dalla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione, tornando ad esprimersi sulla sanatoria introdotta dal DL 119/2018, ha affermato che lo stralcio dei debiti tributari riguarda tutte quelle cartelle, anche se di importo complessivamente superiore a 1.000 euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi detto limite.
Questo il principio dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22018 del 13 ottobre 2020, che stravolge il precedente contenuto nella decisione n. 17966 dello scorso 27 agosto.
La sentenza – Nel corso di una controversia giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, avente ad oggetto il ricorso proposto da un contribuente avverso una serie di cartelle di pagamento, i giudici di legittimità hanno dedotto che, nelle more del giudizio, era stato emanato il d.l. n. 119 del 2018, applicabile nel caso di specie.
Detta norma prevede lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di € 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.
La disposizione, peraltro, non richiede la presentazione di alcuna istanza da parte degli interessati, perché l’annullamento è automatico.
In particolare, l’art. 4 del dl 119 del 2018 dispone che “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati […]”
Sono esclusi dalla sanatoria i crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali dell’UE, VIVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.
Ai fini dell’applicabilità dello stralcio sono tre i fattori richiesti per individuare i debiti: (i) la sorte capitale, (ii) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e (iii) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il limite di valore si riferisce, pertanto, ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. A riguardo i giudici della Corte di cassazione hanno precisato che
“il limite è riferito al singolo carico affidato, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a €. 1000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro. Per carico si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella”
L’importo del debito residuo di 1.000 euro, per singolo carico, va poi calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero al 24 ottobre 2018.
Alcune delle pretese tributarie oggetto del giudizio rientrano per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata e la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate alle cartelle che riguardano i debiti del contribuente annullati ex lege.
La presente decisione della Cassazione sorprende perché, sull’interpretazione del concetto di “debito” ai fini dello stralcio, giunge a conclusioni diametralmente opposte a quelle contenute nella recente ordinanza n. 17966 dello scorso 27 agosto.
Qui infatti i giudici avevano affermato il principio per cui il citato art.4 del d.l. n. 119 del 2018 andasse interpretato nel senso che, in presenza di più carichi nella cartella esattoriale
“il limite di valore cui è correlato l’annullamento previsto dalla norma non si correla a ciascun carico, ma alla somma di essi e, se la natura dei carichi è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei”