GESTIONE AZIENDALE
CONTABILITÀ ORDINARIA E SEMPLIFICATA: LE DIFFERENZE
Tutti i soggetti che esercitano un’attività economica sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ovvero a registrare le operazioni economiche, finanziarie e amministrative che determinano entrate e uscite, spostamenti di capitali o che abbiano qualsiasi rilevanza economica.
In base a precise caratteristiche, un’azienda o un lavoratore autonomo possono applicare dei regimi contabili diversi: in questo articolo, parliamo dei regimi di contabilità ordinaria e di contabilità semplificata, vediamo cosa sono e quali sono gli aspetti che li differenziano.
Regimi contabili per Imprese e Professionisti
Per regime contabile si intende un insieme di regole e istruzioni che ogni impresa o professionista deve adottare per la tenuta della contabilità, ai fini della determinazione del reddito, delle imposte e dell’IVA. Determinare a quale regime contabile appartiene la propria attività è estremamente importante; attualmente esistono i seguenti regimi contabili:
- Contabilità ordinaria (professionisti e imprese)
- Contabilità semplificata (professionisti e imprese)
- Regime forfettario (solo per i professionisti/lavoratori autonomi)
Le scritture contabili e l’elenco dei registri obbligatori cambia sulla base del tipo di contabilità adottata: gli unici ad essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili sono i contribuenti forfettari, che dovono solamente conservare e numerare fatture emesse e ricevute. Il Regime forfettario (entrato in vigore il 1° gennaio 2016 in sostituzione del regime dei minimi) è infatti un’ulteriore semplificazione a favore delle micro attività: per maggiori dettagli, rimandiamo al nostro articolo dedicato al regime forfettario.
Contabilità ordinaria e semplificata: cosa sono
La contabilità ordinaria è il sistema contabile obbligatorio delle imprese site nel territorio italiano: questo regime definisce le regole per la contabilità delle società di capitali e delle imprese che superano determinati limiti di fatturato annuo. Le regole del regime contabile ordinario sono descritti nel Tuir: il titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 che definisce tutti gli obblighi contabili previsti al fine delle imposte sui redditi, Iva e dell’accertamento fiscale.
Il legislatore italiano ha voluto, tuttavia, aiutare i professionisti e le aziende più piccole (con minore fatturato annuo) istituendo anche la contabilità semplificata (L. 106/2011) che semplifica molti degli obblighi imposti dalla contabilità ordinaria.
Vediamo meglio le differenze tra la contabilità ordinaria e la semplificata.
Principio di competenza e di cassa
Prima di entrare nel merito delle differenze tra i due regimi contabili, facciamo una premessa sul principio di competenza e quello di cassa. La determinazione del reddito di un’impresa o di un lavoratore autonomo può seguire uno di questi due principi, diversi e alternativi:
Principio di Competenza.
I costi e i ricavi vengono conteggiati nel reddito in base al periodo di maturazione, indipendentemente dalla reale manifestazione finanziaria degli stessi.
Principio di Cassa.
i costi e i ricavi concorrono a determinare il reddito nell’esercizio in cui sono stati, rispettivamente, sostenuti e percepiti, indipendentemente dalla loro effettiva maturazione.
Fino al 2016, il principio di cassa veniva applicato alla contabilità professionisti, mentre per le imprese (sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata) era obbligatorio applicare sempre il principio di competenza. Con Legge di Bilancio 2017 è stato modificato l’articolo 66 del Testo Unico per le imprese minori, consentendo l’adozione del regime di cassa anche alle imprese in regime di contabilità semplificata. L’Agenzia delle Entrate ha poi emanato la Circolare 11/E del 13/04/2017, chiarendo come determinare il reddito con il principio di cassa per le imprese minori ai fini del calcolo IRPEF e IRAP.
La contabilità ordinaria
È il DPR 600 del 1973, quindi, che stabilisce le regole da osservare in tema di contabilità ordinaria.
La contabilità ordinaria è obbligatoria per i soggetti che rientrano, dal punto di vista giuridico o di fatturato annuo, nei casi previsti dal legislatore. È facoltativa per quelle imprese o professionisti che decidono di adottare il regime ordinario pur potendo applicare il regime semplificato, per considerazioni legate alla propria attività.
I soggetti obbligati
L’obbligatorietà della contabilità ordinaria ha un presupposto giuridico e uno legato al fatturato.
» Il presupposto giuridico implica il regime ordinario obbligatorio per:
- tutte le società di capitali (s.p.a, s.r.l., s.a.p.a., società cooperative e mutue assicuratrici)
- le organizzazioni di società e gli enti stabili ma non residenti nel territorio italiano
- gli enti pubblici, enti privati, associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
» L’obbligo legato al reddito, invece, impone che adottino il regime ordinario gli altri soggetti quali:
- le persone fisiche che esercitano attività commerciali
- le società di persone (s.n.c. e s.a.s.)
- gli enti non commerciali che esercitano anche un’attività commerciale in misura non prevalente
che abbiano un fatturato annuo:
- maggiore di 400.000 euro se l’attività prevalentemente erogata consiste in servizi;
- maggiore di 700.000 euro se l’attività prevalente è la vendita di beni o altre attività, diverse dall’erogazione di servizi.
Il volume di affari viene riferito all’anno solare precedente, quindi anche per:
Le scritture contabili obbligatorie
I soggetti che devono attenersi al regime contabile ordinario sono obbligati a tenere alcune scritture contabili precisamente indicate dalla legge. In particolare:
- i registri IVA, dove si annotano tutte quelle transazioni (attive o passive che siano) che sono rilevanti ai fini della determinazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (fatture e corrispettivi);
- il registro dei beni ammortizzabili, dove devono essere registrate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali, relative all’acquisto di beni strumentali che non esauriscono la loro vita utile nel breve periodo ma in più esercizi e, quindi, sono soggetti ad ammortamento;
- i libro giornale nel quale vengono registrati, in partita doppia, tutti i movimenti che comportano un’entrata o un’uscita per l’azienda;
- i libro degli inventari.
A queste scritture contabili obbligatorie se ne aggiungono altre, se la società è una società di capitali. Ad esempio sarà obbligatorio la tenuta del libro dei soci, il libro delle obbligazioni, i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei vari organi (assemblea soci e degli obbligazionisti, organo di controllo, organo deliberativo).
La contabilità semplificata
Il regime contabile semplificato può essere adottato in alternativa a quello ordinario, qualora si rispettino i requisiti richiesti dalla legge. In pratica per le imprese minori e per i professionisti è prevista una contabilità più semplice e veloce. A disciplinare questo particolare regime è l’articolo 18 del citato DPR 600/1973.
Chi sono i soggetti che possono tenere la contabilità semplificata
Per poter accedere al regime semplificato occorre anzitutto non essere una società di capitali. I soggetti possono essere:
- società di persone (s.n.c., s.a.s.);
- società di fatto, enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale in via non prevalente;
- i professionisti e lavoratori autonomi.
Il reddito conseguito nel periodo di imposta precedente, deve essere:
- inferiore o uguale 400.000 euro per le imprese di servizi;
- inferiore o uguale 700.000 euro per le altre attività.
Quali scritture contabili tenere nella contabilità semplificata
I professionisti e le imprese minori che accedono alla contabilità semplificata devono rispettare il criterio cronologico nella tenuta delle scritture contabili e sono tenute a compilare:
- il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti
- i registri IVA di operazioni passive e attive
Il registro cronologico delle entrate e delle uscite può anche non essere compilato, se le relative operazioni vengono annotate nei rispettivi registri IVA, con l’obbligo di annotare, separatamente, le operazioni non soggette ad IVA.
Ordinaria e Semplificata: differenze
Vediamo in questa infografica le differenze tra la contabilità ordinaria e quella semplificata.