Riforma dello sport: diversi inquadramenti per il “lavoratore sportivo”
Con la riforma dell’ordinamento sportivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 67 del 18-03-2021 – D. Lgs. n. 36/2021) s’introducono novità sia per quanto
concerne le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, sia per quanto
riguarda i risvolti fiscali e giuridici che scaturiscono dall’esercizio dell’attività sportiva.
Uno dei cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, nello specifico il D. Lgs. n. 36/2021, detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo, introducendo, quindi, anche la figura del “lavoratore sportivo”.
Il sopra citato decreto, al Titolo V, Capo I, introduce disposizioni in materia di lavoro sportivo (artt. 25-38) e, la loro entrata in vigore, è stata differita a decorrere dal 1° luglio 2022, in virtù di quanto disposto dal “Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021, articolo 30, comma 7).
Lavoratore sportivo – S’introduce la figura di “lavoratore sportivo”, ossia «l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali».
Qualora ne ricorrano i presupposti, l’attività di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, fatta salva l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 (rubricato “Collaborazioni organizzate dal committente”). Sempre se
ricorreranno i presupposti, inoltre, l’attività di lavoro sportivo potrà anche essere oggetto di
prestazioni occasionali.
Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più appresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78 del D. Lgs. n. 276/2003 (procedimento di certificazione e codici di buone
pratiche).
In mancanza di questi accordi, si terrà conto degli indici individuati con DPCM o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro nove mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. in commento che, invece, per quanto concerne tutti gli altri Titoli e Capi contenuti, entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.
In relazione, invece, ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, essi potranno prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ad essi si applicherà il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali. Infine, ai lavoratori sportivi cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del D. Lgs. n. 286/1998 e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
Prestazioni sportive amatoriali – Vengono disciplinate anche le prestazioni sportive amatoriali, in quanto, la riforma in commento, accanto alla figura del lavoratore sportivo, introduce anche quella dell’amatore. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, «possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività
istituzionali, di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali».
Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva,
nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Un importante specificazione effettuata dall’articolo 29 del decreto in commento, sempre in merito alle suddette prestazioni sportive amatoriali, è quella dove si precisa che le stesse «non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario». Per dette prestazioni, infatti, possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle
competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, purché nel limite di 10 mila euro previsto dall’articolo 69, comma 2, del TUIR.
Qualora le suddette indennità di trasferta e i rimborsi spese superino il sopra citato limite reddituale, le prestazioni sportive saranno considerate di natura professionale per l’intero importo.
Trattamento tributario – Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e
gli Enti di Promozione Sportiva, possono prevedere la costituzione di un Fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell’indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva, a norma dell’articolo 2123 del Codice Civile.
Tale indennità è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell’IRPEF, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 917/1986. Per tutto quanto non regolato dal D. Lgs. in commento, è fatta salva l’applicazione delle norme del TUIR.
Per l’attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti (contratto di lavoro subordinato sportivo che può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto), le società sportive devono osservare le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, recante la disciplina dell’IVA e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d’affari.
Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, invece, resta ferma l’agevolazione del regime di de-commercializzazione (articolo 148, comma 3, TUIR).
È, altresì, stabilito che, le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione
tecnica, sono equiparate alle operazioni esenti dall’IVA. Tale premio, qualora sia percepito da
società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge n. 398/1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.
In virtù di quanto disposto dall’articolo 36 del D. Lgs. in commento, inoltre, tutte le prestazioni amatoriali precedentemente menzionate, comprese indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche,
s’inquadrano come redditi diversi (articolo 67, comma 1, lett. m, TUIR), sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale (10 mila euro) per l’esenzione. A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), primo periodo, del TUIR, per «premi» e «compensi» «erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», s’intendono gli
emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
Il summenzionato articolo 36, infine, stabilisce che, la soglia di esenzione (10 mila euro) prevista dall’articolo 69, comma 2, del TUIR, «si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei
settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali».
Fonte Fiscal Focus.