Retribuzioni, obbligo di pagamento con strumenti tracciabili

Retribuzioni, obbligo di pagamento con strumenti tracciabili

Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione attestante il pagamento della
retribuzione con strumenti tracciabili. Fonte Eutekne.

L’obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione ed ogni suo anticipo utilizzando specifici  strumenti tracciabili è stato introdotto dall’art. 1, comma 910 della L 205/2017 a partire dal 1° luglio 2018. Nel corso degli anni, tale obbligo è stato oggetto di progressivi interventi di prassi da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), volti a delinearne con precisione l’ambito di applicazione e l’impianto sanzionatorio.

La piena tracciabilità, ai sensi del comma 910, lett. a)-d), è garantita dai seguenti strumenti tracciabili:

  • bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente ordinario o di tesoreria con mandato di pagamento a favore del lavoratore;
  • emissione di un assegno  consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato.

Secondo quanto chiarito sul punto dall’Ispettorato, sono da considerare avvenuti con “strumenti tracciabili” anche i versamenti effettuati su carta di credito prepagata, intestata al lavoratore, anche laddove la stessa non sia collegata a un IBAN, il libretto di prestito per i soci lavoratori di cooperativa, nonché l’utilizzo del vaglia postale emesso con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e contenga la clausola di non trasferibilità (note INL n. 5828/2018 e n. 7369/2018).

Quanto al campo di applicazione della disciplina in esame, l’obbligo si riferisce alle somme erogate a titolo di retribuzione, e non trova quindi applicazione per le somme corrisposte a diverso titolo, quali ad esempio quelle sostenute dal lavoratore nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione, che potranno quindi essere corrisposte in contanti (nota INL n. 6201/2018). Sotto questo profilo sono sorti dubbi circa l’applicazione del divieto in esame alle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, che ha natura mista, risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche; secondo l’orientamento dell’Ispettorato, “l’indennità di trasferta deve essere ricompresa tra le somme soggette all’obbligo di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria” (nota INL n. 7369/2018, si veda “Soggetta a tracciabilità anche l’indennità di trasferta” del 13 settembre 2018).

I rapporti di lavoro a cui si applica l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili trova applicazione per i rapporti di lavoro subordinato  ex art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per i contratti di co.co.co. e per quelli stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, mentre ne restano esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni (comma 2 dell’art. 1 del DLgs. 165/2001), i rapporti di lavoro domestico, nonché i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale (nota INL n. 4538/2018).

Eventuali violazioni della normativa in materia di tracciabilità dei flussi retributivi comportano l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa che va da 1.000 a 5.000 euro. L’irrogazione della sanzione, come ribadito dall’INL, con la recente nota n. 473 del 22 marzo scorso, avviene anche quando il lavoratore confermi di non essere stato pagato in contanti ma il datore di lavoro non sia in grado di esibire la documentazione – alla cui conservazione è obbligato – attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, nonché laddove il pagamento avvenga con strumenti tracciabili che abbiano dato esito negativo a causa di una condotta volutamente elusiva da parte del datore di lavoro; è il caso, ad esempio, della revoca di un bonifico bancario o dell’annullamento di un assegno già emesso (nota INL n. 4538/2018).

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