Nel prospetto aiuti di Stato di REDDITI 2021 le misure per il coronavirus
Le istruzioni prevedono specifici codici al fine di indicare gli aiuti nel prospetto del quadro RS. Fonte Eutekne.
Nel prospetto sugli aiuti di Stato del quadro RS dei modello REDDITI 2021 (rigo RS401) devono essere indicati anche gli aiuti concessi a fronte dell’emergenza epidemiologica.
Si ricorda che i righi RS401-RS402 contengono il prospetto denominato “Aiuti di Stato”, che deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della L. 24 dicembre 2012 n. 234, indicano nella dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili in forma automatica, per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Come precisato dalle istruzioni, il prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel 2020 (soggetti “solari”) hanno beneficiato di: aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”); aiuti fiscali subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (disciplinati dall’art. 10 del DM 31 maggio 2017).
Le istruzioni precisano che il prospetto va compilato anche con riferimento agli aiuti già indicati nei relativi quadri del modello REDDITI 2021 (ad esempio nel quadro RF o nel quadro RU), anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.
Ai fini della compilazione di tale prospetto, le istruzioni al modello REDDITI 2021 contengono una tabella con indicazione degli aiuti di Stato interessati dalla disposizione in commento, con i relativi codici identificativi. Come precisato dalle stesse istruzioni, la tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è, pertanto, comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto.
Resta fermo che, in assenza di un codice specifico, per indicare aiuti di Stato o de minimis dovrà essere utilizzato il codice residuale “999” (si veda “Codice residuale con nuove indicazioni per il prospetto sugli aiuti di Stato” del 14 marzo 2020).
Il soggetto che compila la dichiarazione, secondo le istruzioni, avrà cura di individuare il codice in relazione alla natura dell’aiuto spettante.
Nell’ambito della tabella dei codici aiuti di Stato prevista dalle istruzioni ai modelli REDDITI 2021 sono state inserite le nuove misure di aiuto legate all’emergenza epidemiologica.
Ad esempio, sono previsti specifici codici aiuti in relazione ai singoli contributi a fondo perduto. In particolare:
– con il codice aiuto 20, il contributo a fondo perduto DL “Rilancio” di cui all’art. 25 del DL 34/2020;
– con il codice aiuto 22, il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’art. 59 del DL 104/2020 (“Agosto”);
– con il codice aiuto 23, il contributo del DL “Ristori” di cui all’art. 1 del DL 137/2020;
– con il codice aiuto 27, il contributo a fondo perduto destinato agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020, indicato ancora con la “vecchia” disposizione di cui all’art. 1 del DL 149/2020, confluita, in sede di conversione del DL “Ristori”, nell’art. 1-bis del DL 137/2020;
– con il codice aiuto 28, il contributo a fondo perduto destinato all’attività dei servizi di ristorazione, di cui all’art. 2 del DL 172/2020.
È inoltre prevista l’indicazione, con il codice aiuto 24, della detassazione prevista dall’art. 10-bis del DL 137/2020 di contributi, indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19.
Quanto alle misure sotto forma di crediti d’imposta, viene tra l’altro prevista l’indicazione delle seguenti misure:
– con il codice aiuto 60, il credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’art. 28 del DL 34/2020;
– con il codice aiuto 63, il credito d’imposta adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120 del DL 34/2020;
– in relazione al credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, codice aiuto 64 per quello relativo agli investitori (art. 26 comma 4 del DL 34/2020) e codice aiuto 65 per quello relativo alle società conferitarie (art. 26 comma 8 del DL 34/2020).