Contributi a fondo perduto: l’Agenzia delle Entrate conferma l’indicazione nel quadro RS senza importi
I Contributi a fondo perduto ricevuti nel corso dell’anno d’imposta 2020 vanno indicati in dichiarazione, oltre che negli specifici quadri, nel prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS e in particolare il rigo RS401, senza indicare l’importo dell’aiuto ricevuto. Fonte Fiscal Focus.
Come precisato di volta in volta nelle istruzioni alla compilazione dei vari modelli (Redditi PF, Redditi SP, Redditi SC ecc) i Contributi a fondo perduto ricevuti nel corso dell’anno d’imposta
2020 vanno indicati in dichiarazione oltre che negli specifici quadri (sul punto cfr. articolo Fondo perduto: i quadri di riferimento per la compilazione del Modello Redditi 2021) e nel prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS e in. particolare il rigo RS401.
La corretta indicazione nel quadro RS della dichiarazione fiscale 2021 dei contributi a fondo perduto ricevuti per fronteggiare l’emergenza economica da Covid 19 è una condizione indispensabile per scongiurare prevedibili future contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Si evidenzia una particolarità, non evincibile dalle istruzioni, ovvero che nell’indicare nel quadro RS le varie tipologie di contributi a fondo perduto ricevuti nel corso del 2020 va indicato il tipo di aiuto ricevuto senza indicare anche l’importo del medesimo. In sostanza non devono essere compilate le colonne 29 e 17 relative all’importo totale del contributo fondo perduto (CFP) ricevuto.
Le istruzioni alla compilazione dei dichiarativi, invero, sul punto nulla dicono ma si era giunti a tale conclusione a seguito della materiale compilazione della sezione della dichiarazione in argomento in quanto, inserendo l’importo del CFP ricevuto nella citata colonna il software restituisce un errore. L’errore viene meno eliminando l’importo del contributo.
La conferma dell’Agenzia delle Entrate – Ebbene l’Agenzia delle Entrate con una risposta
fornita dal settore Dichiarazioni ed atti in relazione alle varie richiesti pervenutele dai vari tecnici ed operatori ha avvalorato quanto da noi anticipato.
In sostanza l’Agenzia ha confermato che nel prospetto aiuti di stato con riferimento ai codici di aiuto:
- 20 Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” Art. 25, D.L. n. 34/2020;
- 22 Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici Art. 59, D.L. n. 104/2020;
- 23 Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive ex art. 1 D.L. n. 137/2020;
- 27 Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 Art. 2, D.L. n. 149/2020;
- 28 Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione Art. 2, D.L. n. 172/2020.
il contribuente non deve indicare l’importo dell’aiuto ricevuto
La corretta compilazione sarà quindi esattamente quella da noi anticipata nell’articolo del 19 maggio ovvero:
- nella colonna 1 della sezione “aiuti di stato” va esposto il tipo di aiuto di Stato ricevuto nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di Stato”;
- nella colonna 12 deve essere indicata la forma giuridica dell’impresa;
- nella colonna 13 va indicata la dimensione dell’impresa;
- nella colonna 14 è necessario riportare il codice Ateco del contribuente che ha ricevuto l’aiuto;
- infine, nella colonna 15 va indicato il settore di operatività del beneficiario dell’aiuto.
Il contribuente quindi è chiamato a fornire indicazioni sulla tipologia di aiuto ricevuto e sulla tipologia dell’impresa percettrice ma non deve indicare l’ammontare del contributo ricevuto.
Si riporta per completezza un esempio di compilazione del quadro RS.
Ipotizziamo un contribuente in regime forfettario che nel corso del 2020 ha ricevuto il Contributo a fondo perduto destinato all’attività dei servizi di ristorazione (ex Art. 2, D.L. n. 172/2020) per un importo pari a 10.000 €.
In questo caso la compilazione del quadro RS dovrà avvenire in questo modo: