ISCRO: al via le domande per l’ammortizzatore sociale destinato agli iscritti alla Gestione Separata
L’ISCRO – Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale ed Operativa, nuovo ammortizzatore sociale introdotto dall’articolo 1 comma 386 e seguenti della manovra finanziaria 2021 (L. 178/2020), è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione Separata (art. 2 c. 26 L. 335/1995), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti o professioni.
Tale indennità può essere ottenuta, per un periodo massimo di sei mesi, una sola volta per il triennio 2021, 2022 e 2023; le domande telematiche finalizzate al riconoscimento dell’ISCRO devono essere presentate tramite il portale INPS, entro 31 ottobre di ciascun anno. Per il 2021
la domanda di indennità ISCRO può essere presentata a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 ottobre.
Con la Circolare INPS n. 94 del 30 giugno 2021 specifica aspetti operativi e quadro normativo, richiamando i requisiti che devono essere necessariamente rispettati dai soggetti
intenzionati a presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità:
- a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto (non rileva l’eventuale pensione di invalidità) e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; sono inoltre incompatibili con l’ISCRO le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Nel caso di esercizio di cariche elettive o politiche è possibile richiedere l’indennità ISCRO solo se si percepisce esclusivamente il gettone di presenza.
- b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
I requisiti a) e b) devono essere presenti all’atto della richiesta dell’indennità e devono altresì essere mantenuti per tutto il periodo di percezione della stessa.
- c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda. A rilevare sono i soli redditi prodotti per lo svolgimento dell’attività autonoma; sono irrilevanti, invece, altre tipologie di reddito eventualmente conseguite nel periodo oggetto di monitoraggio. Posto che il periodo da monitorare è quello dei tre anni antecedenti alla domanda, il riferimento è “mobile”: ad esempio, se la domanda viene presentata nel 2021, occorre tenere in considerazione ai fini della media i redditi degli anni 2017, 2018 e 2019; questo valore di media deve essere confrontato con il reddito del 2020. Laddove il soggetto, invece, richiedesse l’ISCRO nel 2022, dovrebbe considerare la media dei redditi 2018, 2019 e 2020 e confrontarlo con il reddito del 2021, e così via nel caso di domanda presentata nel 2023 con riferimento al 2022;
- d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente. Anche in questo caso rileva il solo reddito da svolgimento dell’attività autonoma; nuovamente si tratta di un riferimento “mobile”. Nel caso di domanda presentata nel 2021 occorrerà verificare reddito 2020, nel caso di domanda presentata nel 2022 occorrerà verificare il reddito 2021, e così via;
- e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria (ai fini del riconoscimento dell’ISCRO è necessaria la verifica di esito positivo del Durc On Line);
- f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. Nel caso di partecipante a studio associato, la verifica viene fatta in ordine alla partecipazione. Inoltre, la partita IVA (o la partecipazione) devono proseguire per tutto il periodo di percezione dell’indennità, pena la revoca dell’indennità. Se interviene revoca, occorre restituire le mensilità non spettanti e anche se l’indennità non viene fruita per tutto il periodo potenziale (ovvero sei mesi) non è comunque possibile presentare una nuova domanda anche laddove nel triennio si verificassero nuovamente le condizioni per la fruizione.
Ammontare – L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato.
Ad esempio, se il richiedente in possesso di tutti i requisiti ha conseguito nel 2020 un reddito professionale di 6.000 euro, si ottiene euro 6.000/2(semestri) x 25% =
ISCRO euro 750 mensili, concessi per 6 mesi; nel corso del triennio non si potrà presentare una nuova domanda ulteriori mensilità.
L’importo mensile ISCRO, laddove spettante, non può. comunque essere inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro/mese. L’ISCRO non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione
del reddito.
Richiesta – La domanda per il riconoscimento dell’ISCRO deve essere presentate telematicamente tramite l’apposito servizio INPS. Le istruttorie verranno gestite con modalità automatizzate (similarmente a quanto accaduto con le “indennità 600 euro”) e verranno richiesti i soli dati non già noti all’istituto (ad esempio, dovrebbero risultare precompilate le informazioni reddituali se già trasmesse in precedenza). Dopo la verifica automatizzata sarà possibile interloquire in ordine ad eventuali riesami, tramite una apposita piattaforma che consentirà altresì di consultare le domande e monitorare i pagamenti.