Regime forfetario, la novità dell’attività condiziona l’aliquota al 5%
La riduzione è applicata per i primi cinque anni della nuova attività. Fonte Eutekne.
Nel regime forfetario la possibilità di applicare l’aliquota d’imposta sostitutiva al 5%, per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività, dipende dal possesso delle particolari condizioni definite dal comma 65 dell’art. 1 della L. 190/2014 ed il cui possesso va attestato all’inizio della sezione II del quadro LM del modello REDDITI PF.
Nello specifico, la riduzione è fruibile al ricorrere delle seguenti condizioni:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività per cui intende applicare il regime agevolato, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non dev’essere superiore al limite di 65.000 euro.
Tali condizioni sono necessarie solo per la fruizione della riduzione dell’aliquota e non ostacolano l’accesso al regime. Pertanto, un soggetto che inizia l’attività senza possedere le predette caratteristiche può ugualmente adottare il regime forfetario, nel possesso degli ulteriori requisiti, tassando il reddito imponibile con l’aliquota “ordinaria” del 15%.
Stante l’identità di tali condizioni a quelle previste per il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (DL 98/2011), la circ. n. 10/2016 (§ 5) aveva rinviato alle precisazioni già fornite in merito a tale diverso regime dalla circ. n. 17/2012. Un riepilogo dei principali chiarimenti può essere utile in vista del versamento dell’imposta in scadenza il prossimo 15 settembre.
In relazione al limite triennale di riferimento per l’avvio di una precedente iniziativa economica, questo si computa facendo riferimento, non al periodo d’imposta, bensì al calendario comune, a partire dalla data di effettivo svolgimento dell’attività precedente. Pertanto, un contribuente che ha avviato una nuova attività ad aprile 2020 potrà beneficare dell’agevolazione in parola qualora abbia concluso la precedente attività entro marzo del 2017.
La precedente attività costituisce presupposto per l’esclusione dall’agevolazione se è stata effettivamente esercitata. Nessun effetto preclusivo si verifica, quindi, in mancanza di un’attività di gestione, come nel caso di partecipazione ad una società inattiva oppure per il socio accomandante che si sia limitato a conferire solo capitale (circ. n. 17/2012, § 2.2.1). Resta fermo che la partecipazione nella società di persone deve comunque essere ceduta prima dell’accesso al regime, al fine di disattivare la diversa causa di esclusione prevista dal comma 57 lett. d) dell’art. 1 della L. 190.
Il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività di lavoro dipendente o autonomo deve essere valutata sotto il profilo sostanziale, avendo riguardo soprattutto al mercato di riferimento e alle competenze lavorative necessarie. Si ha una mera prosecuzione della stessa attività in precedenza esercitata quando quella intrapresa viene svolta in sostanziale continuità, ad esempio nello stesso luogo, nei confronti degli stessi clienti e utilizzando gli stessi beni dell’attività precedente. Con riferimento alla professione medica, è stata ritenuta sussistente la mera prosecuzione quando, supposto il medesimo bacino di utenza, la nuova attività venga svolta nello stesso ambito professionale, seppur con una diversa specializzazione.
La continuità non sussiste quando la precedente attività abbia carattere di marginalità economica, ossia il lavoro dipendente o assimilato sia svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività. Inoltre, non influenza l’applicabilità del regime l’aver svolto prestazioni occasionali (circ. n. 17/2012, § 2.2.2).
Sotto un diverso profilo, l’aliquota al 5% sembrerebbe fruibile anche nei casi in cui, durante il primo quinquennio di attività, si verifichino la fuoriuscita dal regime per perdita di requisiti ed il successivo rientro, oppure se i requisiti d’accesso si realizzano per la prima volta dopo l’inizio della una nuova attività. La norma infatti non richiede continuità nell’applicazione dell’aliquota agevolata, ma solo il possesso delle condizioni di cui all’art.1 comma 65 della L. 190/2014 le quali, a differenza dei requisiti d’accesso e delle condizioni ostative dei precedenti commi 54 e 57, devono essere verificate una sola volta e non di anno in anno.