Esonero contributivo per lavoratori autonomi e professionisti INPS
Tempistiche differenti riguardano i professionisti iscritti alle Casse previdenziali professionali autonome. Fonte Eutekne.
E’ possibile presentare la domanda di accesso all’esonero contributivo ex L. 178/2020 per autonomi e professionisti iscritti all’INPS, nonché per professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, collocati in pensione e assunti per l’emergenza COVID-19.
L’istanza, per le suddette categorie, dovrà pervenire all’Istituto entro il termine ultimo del 30 settembre 2021.
Come indicato dall’INPS con la circ. n. 124 e con il messaggio n. 2909 per inviare la domanda è necessario seguire i seguenti percorsi: per gli iscritti alla Gestione speciale artigiani e commercianti, “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020”; per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli”, “Comunicazione bidirezionale”; per i professionisti iscritti alla Gestione separata, “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Una volta presentata la domanda l’INPS effettuerà le verifiche d’ufficio in merito alla sussistenza dei requisiti, tra cui:
- calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
- reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- assenza di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. 222/84, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che risponda alle medesime finalità del suddetto assegno;
- possesso della regolarità contributiva.
- iscritti alla Gestione previdenziale alla data del 31.12.2020.
I beneficiari potranno verificare all’interno del Cassetto previdenziale (alla sezione relativa all’esonero in oggetto) sia l’esito dei controlli sia l’accoglimento dell’istanza.
All’interessato sarà comunicato anche l’importo massimo accordato e l’eventuale importo residuo che dovrà versare nel caso in cui, a seguito del superamento dei limiti di spesa, è stato necessario riproporzionare l’importo dell’esonero.
Come precisato dalla circ. n. 124/2021, l’interessato deve procedere con il versamento della differenza contributiva entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall’INPS.
Sempre entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, l’interessato è tenuto al versamento della differenza scaturita dalla rideterminazione dell’importo a seguito di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data. Se il versamento non viene effettuato entro i predetti 30 giorni la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili.
L’interessato che abbia già versato la contribuzione oggetto di esonero può, entro il 31 dicembre 2021, presentare domanda di rimborso o compensazione.
Tempistiche differenti riguardano invece i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, nonché per i professionisti, medici, infermieri e altri operatori ex L. 3/2018, in quiescenza e assunti per l’emergenza sanitaria.
Per quest’ultime categorie, infatti, le procedure dipendono da ogni singola cassa, rimanendo invariato solo il termine ultimo per presentare le domande di accesso, ovverosia il 31 ottobre 2021.
Ad esempio, gli iscritti alla Cassa nazionale dei dottori commercialisti devono utilizzare esclusivamente il servizio on line DEC, attivo nei servizi on line dell’area riservata (comunicato CNPADC 5 agosto 2021) e, sempre on line, accedendo all’area riservata del sito, è disponibile la domanda per gli iscritti alla Cassa forense (comunicato Cassa forense 5 agosto 2021). Per entrambe le categorie, commercialisti e avvocati, la procedura è attiva dal 5 agosto 2021.
Invece, i consulenti del lavoro potranno presentare la domanda di esonero a partire dal 15 settembre 2021, in occasione della comunicazione all’ENPACL del volume di affari e del reddito professionale 2020, al cui interno è contenuta un’apposita pagina web (comunicato ENPACL 2 agosto 2021). Ancora, i giornalisti liberi professionisti, al fine di accedere all’esonero in argomento, devono compilare telematicamente il modulo, disponibile nell’aerea riservata del sito INPGI.
Infine, per i professionisti ordinistici l’esonero è riconosciuto solo dopo la pubblicazione di un ulteriore decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dove saranno definiti criteri e modalità ai quali gli enti dovranno attenersi per definire l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto.
Lo studio sta valutando per ciascun cliente se persistono i requisiti richiesti per legge per poter avanzare la domanda per l’esonero contributivo. Al temine, vi comunicherà con email se la misura è applicabile o meno. Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.