Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – BONUS SUD

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – BONUS SUD

La Legge di stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015 ha introdotto la possibilità di ottenere sino al 45% in credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi.

Il Bonus Investimenti Sud , introdotto dal 2016, agevola gli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature varie da destinare alle strutture produttive del Mezzogiorno (Campania , Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Cos’è il credito di imposta?

Il Credito d’Imposta è un beneficio fiscale, utilizzabile esclusivamente come credito per la compensazione delle spese tributarie sostenute tramite F24, quali a titolo di esempio IVA, IMU, contributi previdenziali.

Chi può beneficiarne?

Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa indipendentemente dalla natura e dalla personalità giuridica (ditte individuali e società di qualsiasi tipo).

Soggetti esclusi : l’agevolazione non spetta alle imprese in difficoltà finanziaria, in stato di liquidazione o fallimento e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Intensità dell’agevolazione

Strutture produttive ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna:

  • 45% per le piccole imprese
  • 35% per le medie imprese
  • 25% per le grandi imprese

Strutture produttive ubicate in Molise e Abruzzo :

  • 30% per le piccole imprese
  • 20% per le medie imprese
  • 10% per le grandi imprese

Nel determinare la corretta percentuale del credito bisogna distinguere tra i:

–       beni acquistati dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017, assoggettati alla “vecchia” formulazione meno favorevole quale:

  • 20% per le piccole imprese,
  • 15% per le medie imprese,
  • 10% per le grandi imprese.

–       beni acquistati dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2022, a cui si applica la nuova disciplina suindicata.

Beni agevolabili

E’ agevolabile l’acquisizione, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi di fabbrica come “macchinari, impianti e attrezzature varie“ destinati a strutture produttive nuove o già esistenti e finalizzati alla realizzazione di uno dei seguenti obiettivi:

  • Creazione di un nuovo stabilimento
  • Ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
  • Diversificazione della produzione di uno stabilimento;
  • Ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente

Sono da escludere gli investimenti di mera sostituzione in quanto non possono essere considerati  investimenti iniziali e gli investimenti in immobili e veicoli.

Periodo di riferimento

Progetti realizzati tra il 1 gennaio 2016  ed il 31 dicembre 2022. L’incentivo è retroattivo e potrà essere fruito per beni già acquisiti purché rispondenti ai requisiti previsti.

Investimento massimo

La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:

  • 3 milioni di euro (dall’1.3.2017), per le piccole imprese;
  • 10 milioni di euro (dall’1.3.2017), per le medie imprese;
  • 15 milioni di euro, per le grandi imprese.

Per ciascun progetto d’investimento iniziato prima dell’1.3.2017 e concluso dopo tale data, trova applicazione il nuovo limite per l’intero progetto d’investimento (circ. 12/E/2017, § 2.3).

Rilevanza ai fini del reddito d’impresa

Il credito d’imposta è un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP (circ. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 34, § 6). Nello specifico, l’incentivo ha natura di contributo in conto impianti (risposta a interpello Agenzia Entrate 85/2020).

Rideterminazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è rideterminato:

  • se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
  • se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione dell’agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto.
Non comporta la rideterminazione del credito d’imposta:

  • l’affitto del ramo d’azienda avente a oggetto gli investimenti agevolati (risposte interpello Agenzia delle Entrate 13.3.2019 n. 75 e 15.12.2021 n. 812);
  • il contratto di sale e lease back (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.9.2020 n. 404).

Per effetto della rideterminazione, il credito d’imposta è computato, per ciascun periodo d’imposta di maturazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione ovvero dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

Cumulo con altre agevolazioni

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento. Il previgente divieto di cumulo continua a trovare applicazione con riferimento agli investimenti effettuati entro il 28.2.2017 (circ. 12/E/2017, § 4).

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta è cumulabile con i super-ammortamenti (circ. 34/2020).

L’agevolazione è cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento (risposte a interpello 360/2020, 157/2021 e 600/2021).

I progetti di investimento agevolati possono ricevere sostegno da uno o più fondi strutturali e di investimento europei (SIE) oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell’Unione europea, purchè la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, o dallo stesso fondo nell’ambito di un altro programma (art. 2 del DM 9.8.2017).

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