Specifiche tecniche di REDDITI modificate per i contributi coronavirus detassati

Specifiche tecniche di REDDITI modificate per i contributi coronavirus detassati

Per la detassazione ex art. 10-bis del DL 137/2020 viene eliminato il collegamento tra righi reddituali e aiuti di Stato. Fonte Eutekne.

Sono state aggiornate le specifiche tecniche relative ai modelli REDDITI 2021, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato in merito ai contributi detassati a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020.

Alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1-bis del DL 73/2021, inserito in sede di conversione in legge, il regime di detassazione di cui all’art. 10-bis del DL 137/2020 dei contributi  e delle indennità erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica non è più subordinato al rispetto dei limiti previsti dal regime temporaneo degli aiuti di Stato.

L’avvertenza del 27 luglio 2021, tenendo conto di tale modifica normativa, ha eliminato la necessità di indicare nei modelli REDDITI 2021 gli aiuti detassati a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020, sia nei quadri reddituali, per cui le istruzioni prevedevano specifici codici, sia nel prospetto sugli aiuti di Stato con il codice aiuto 24; stessa cosa anche ai fini IRAP (si veda “Fuori dal prospetto degli aiuti di Stato più contributi e indennità” del 28 luglio 2021).

Per i contribuenti in contabilità ordinaria, ha precisato la medesima avvertenza, è possibile utilizzare per la variazione in diminuzione al rigo RF55 il generico codice “99”, in luogo dello specifico codice “84” che determinava la compilazione del prospetto sugli aiuti di Stato.

Con l’aggiornamento delle specifiche tecniche del 6 settembre, per i suddetti contributi e indennità detassati a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020 viene ora eliminato il collegamento tra la compilazione del rigo reddituale e il prospetto degli aiuti di Stato.
Nello specifico, non è più previsto il collegamento con il rigo RS401, codice “24”, compilando:
– il rigo RF55 codice 84, per le imprese in contabilità “ordinaria”
– il rigo RG22 codice 48, per le imprese in contabilità “semplificata”;
– il rigo LM2 colonna 2, per i soggetti in regime di vantaggio;
– il rigo LM33 colonna 2, per i soggetti in regime forfetario.

Analoga modifica è stata prevista ai fini IRAP, per cui l’utilizzo del codice “16” nei quadri di determinazione del valore della produzione è ora slegato dal codice “8” del rigo IS201.

Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI 2021 seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti, come chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate sugli aiuti di Stato, a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto delle indicazioni fornite nell’avvertenza.

Nessuna modifica per i contributi erogati dall’Agenzia

Si ricorda che per i contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia (art. 25 del DL 34/2020 e successive disposizioni), come rilevato nella risposta del 22 luglio 2021, l’indicazione dell’importo dei contributi nei quadri reddituali rappresenta un ausilio per i contribuenti poiché, in presenza di tali importi, nei software di compilazione messi a disposizione dall’Agenzia viene attivato in via automatica il prospetto degli aiuti di Stato, riducendo così il rischio che i contribuenti trasmettano la dichiarazione dei redditi senza aver riportato nel suddetto prospetto le informazioni sopra descritte.

La risposta del 22 luglio 2021 ha altresì precisato che la mancata indicazione dell’importo dei contributi percepiti nei quadri reddituali non comporta alcuna conseguenza per i beneficiari degli stessi, neppure di tipo sanzionatorio. In tal caso, tuttavia, il software di compilazione non segnalerà ai contribuenti l’obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato e, pertanto, sarà cura degli stessi prestare la dovuta attenzione per compilare tale prospetto al fine di riportare le informazioni relative ai contributi percepiti e consentire all’Agenzia la registrazione nel RNA (sulla compilazione dei modelli REDDITI 2021 per i contributi coronavirus, si veda anche la Procedura Pratica n. 30).

Come chiarito nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate e confermato dalle specifiche tecniche, per tali contributi (codici aiuto 20, 22, 23, 27, 28 nel prospetto aiuti di Stato) non è comunque richiesta l’indicazione dell’importo dell’aiuto nel rigo RS401. 

Le specifiche tecniche al rigo RS401 dei modelli REDDITI 2021 sono state altresì modificate eliminando i controlli relativi al superamento dei limiti previsti originariamente per la Sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato, pari a 100.000 euro per il settore agricolo, a 120.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e a 800.000 euro per i settori diversi.

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