Cumulo bonus investimenti e bonus sud per le Srl

Cumulo bonus investimenti e bonus sud per le Srl

Fonte Fiscal Focus.

Domanda – Sono l’amministratore unico di una srl (piccola impresa) operante nel settore manifatturiero. Nel corso dell’anno 2021 abbiamo aperto un nuovo sito produttivo in Campania, che ha comportato la realizzazione di investimenti per circa 1,7 mln di euro agevolati dal bonus Sud investimenti previsto dalla legge 208/2015. I beni sono ammissibili anche ai fini del credito di imposta previsto dalla legge 178/2020, alcuni sono cd. 4.0. Qual è il calcolo da effettuare per il rispetto del limite del costo quando si cumulano le due agevolazioni citate in capo allo stesso cespite?

Risposta – Il bonus investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di stabilità 2021) non è un aiuto di Stato, così come l’analoga misura agevolativa introdotta dall’articolo 1, commi da 184 a 197 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020), della quale costituisce un potenziamento. È, pertanto, cumulabile con tali aiuti.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 360 del 16 settembre 2020 ha chiarito l’ammissibilità del cumulo del bonus Sud investimenti di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , con le agevolazioni di cui alla legge 160/2019, quindi anche con quelle potenziate introdotte dalla Legge di stabilità 2021.

Il bonus Sud investimenti è un aiuto di Stato ed è imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP.

Il comma 1059 dell’articolo 1 di tale disposizione normativa precisa che il credito d’imposta “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…, non porti al superamento del costo sostenuto”.

La circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, alla risposta 6.1, illustra la procedura da seguire per la verifica del rispetto del limite posto dalla norma. La prassi citata, tuttavia, non fornisce esempi di calcolo che avrebbero avuto grande utilità per meglio comprendere come procedere.

La società istante, in quanto piccola impresa operante in una zona obiettivo 1 secondo le indicazioni comunitarie, beneficia del bonus Sud in misura pari al 45%. A tale agevolazione può sommarsi il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, che, nel caso in esame, assume le seguenti misure:

  • beni ordinari materiali 10%;
  • beni ordinari materiali per lavoro agile 15%;
  • beni ordinari immateriali 10%;
  • beni ordinari immateriali per lavoro agile 15%;
  • beni materiali 4.0 50%;
  • beni immateriali 4.0 20%.

I calcoli da effettuare per la verifica del rispetto del limite del costo sono riportati nelle tabelle in calce.

Nei casi prospettati nelle Tabelle 1, 2 e 3 il limite del costo non è superato.

Nell’ultima ipotesi (Tabella 4), invece, il limite del costo è superato. Il contribuente dovrà conseguentemente ridurre il contributo di cui beneficia.

Dalle indicazioni della circolare n. 9/E sembra desumersi che si debba ridurre il credito d’imposta di cui alla legge di bilancio 2021. Invero, non si comprende perché il beneficiario delle agevolazioni non possa scegliere quale agevolazione ridurre per rispettare il limite.

Nel caso ipotizzato si potrebbe ridurre il bonus Sud investimenti, che, a differenza del credito d’imposta di cui alla Legge di stabilità 2021, è imponibile sia ai fini delle imposte dirette che dell’IRAP.

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