Manodopera, obbligatorio il Durc di congruità nei cantieri edili
Dal 1° novembre il Durc di congruità introdotto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) è obbligatorio per ogni cantiere edile pubblico e per tutti i cantieri privati con lavori di valore superiore ai 70mila euro. Fonte Il Sole 24 Ore.
Dal 1° novembre il Durc di congruità introdotto dall’articolo 8, comma 10-bis, del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) è obbligatorio per ogni cantiere edile pubblico e per tutti i cantieri privati con lavori di valore superiore ai 70mila euro. A prevederlo è il decreto del Lavoro 143/2021 del 25 giugno, entrato in vigore lunedì scorso per tutte le denunce di inizio lavori effettuate da quella data alle Casse edili territorialmente competenti.
Nel testo normativo, che per il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, «è il risultato di anni di battaglie» viene previsto un sistema di verifiche della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili sulla base degli indici definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, contenuti in una tabella allegata al decreto.
Il nuovo obbligo riguarda, in quanto rientranti nel settore edile, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono, invece, esclusi tutti i lavori affidati per ricostruire le aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.
Ai fini della verifica, valgono le informazioni fornite dall’impresa alla Cassa edile con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la sua realizzazione, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
La richiesta di rilascio può essere richiesta dall’impresa affidataria, dal soggetto da essa delegato oppure del committente e in caso di regolarità l’attestazione va rilasciata dalla Cassa territorialmente competente entro 10 giorni.
Nel caso in cui non sia possibile attestare la congruità, evidenziate dalla Cassa le difformità riscontrate, saranno dati 15 giorni di tempo all’azienda per regolarizzare la propria posizione attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per reggiungere la percentuale stabilità di congruità. Se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera la Cassa rilascia ugualmente l’attestazione, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
In caso di mancata regolarizzazione l’esito negativo della verifica di congruità avrà conseguenza pesanti, incidendo dalla data di emissione, sulle verifiche successive di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del Durc online per l’impresa affidataria.