Pagamento in contante. Dal 1 gennaio 2022 la nuova soglia a 1.000 euro e il frazionamento dei pagamenti
Dal 1 gennaio 2022 nuovo limite dei pagamenti in contanti di € 1.000. Fonte Fiscal Focus.
Dal 1° gennaio 2022 il limite per effettuare pagamenti in denaro contante, a qualsiasi titolo, scenderà da 2.000 a 1.000 euro. Lo prevede l’art. 49 del D.Lgs n. 231/2007 . Privati ed imprese dovranno rimanere al di sotto della predetta soglia. Diversamente risulteranno violate le disposizioni in materia di antiriciclaggio.
Tale limite non potrà essere superato neppure frazionando i pagamenti con l’intento di “aggirare” il divieto. Si pone dunque il problema di comprendere se il frazionamento del trasferimento della somma di denaro sia effettuato specificamente con tale intento, oppure risponda ad una prassi consolidata anche ai fini commerciali.
Si consideri, ad esempio, l’acquisto di una partita di merce, il cui costo complessivo ammonta a 2.700 euro. Si consideri ancora come l’accordo con il fornitore preveda l’effettuazione del pagamento della somma complessivamente dovuta in tre rate a 30, 60 e 90 giorni data fattura, ogni rata sarà pari a 900 euro. Il comportamento descritto e gli accordi presi con il fornitore sono consolidati rispetto alla prassi commerciale. Pertanto, non sarebbe ragionevole ritenere che l’accordo per effettuare il pagamento dell’importo dovuto in tre rate sia stato contratto al solo fine di aggirare il limite di mille euro.
È evidente, però, che dall’inizio dell’anno nuovo, a causa della riduzione del limite, il problema del frazionamento assumerà ancora maggiore rilevanza. Tuttavia, come detto, non si deve dimenticare che il legislatore non ha inteso stabilire un divieto assoluto. Il comportamento descritto risulta quindi assolutamente legittimo.
Per il momento non sembra che il Governo intenda fare retromarcia modificando ancora tale limite. La volontà risulta confermata dal sottosegretario al Ministero dell’Economia delle finanze Freni che ha confermato l’applicazione della nuova soglia nel corso di un’interrogazione parlamentare con risposta immediata il 13 ottobre scorso presso la Commissione finanze della Camera.
La riduzione del limite a 1.000 euro ha effetti diretti anche sul sistema sanzionatorio, ed in particolare sul computo della somma dovuta qualora l’autore della violazione intenda avvalersi dell’oblazione per evitare l’irrogazione di una sanzione di rilevante entità.
La riduzione del limite determina contestualmente anche la diminuzione dei minimi edittali con riferimento alle sanzioni concretamente irrogabili. L’articolo 63, comma 1-ter del D.Lgs n. 231/2007 prevede che “Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1” dell’art. 49, “è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1 è fissato a 1.000 euro”.
La possibilità di avvalersi dell’oblazione non è prevista per il professionista che ometta di comunicare la violazione di tale soglia qualora venga a conoscenza di tale fatto nell’esercizio delle proprie funzioni, quindi nell’attività professionale svolta. In tal caso sarà applicabile, secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 5 del D.Lgs n. 241/2007, la sanzione da 3.000 a 15.000 euro.
L’istituto dell’oblazione può invece essere “utilizzato” dai soggetti che hanno materialmente commesso la violazione. La previsione è contenuta nell’art. 16 del D.Lgs n. 689/1981. La riduzione del limite da 2.000 a 1.000 euro comporta che il costo dell’oblazione risulterà diminuito da 4.000 a 2.000 euro. Tramite tale istituto, quindi con il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale, l’esecutore della violazione eviterà di subire l’irrogazione di una sanzione ben più elevata. È dunque opportuno che tale possibilità sia accuratamente valutata dai soggetti che hanno commesso violazioni ricevendo la notifica del relativo atto di contestazione.