Credito rimanenze magazzino operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria: comunicazioni entro lunedì 22 novembre
Comunicazione valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta 2020 rispetto alla media del triennio precedente entro lunedì 22 novembre p.v. per fruire del credito di imposta rimane di magazzino, Fonte Eutekne.
Entro lunedì 22 novembre p.v. occorrerà possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta 2020 rispetto alla media del triennio precedente, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, in proporzione alle risorse disponibili, previsto dall’articolo 48-bis del DL Rilancio n.34/2020 . Si ricorda che il contenuto della comunicazione nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta sono stati stabiliti dal Provvedimento n. 262282/2020.
Soggetti beneficiari – Il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d’imposta 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del TUIR eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti di spettanza del beneficio.
Ammontare del credito – Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ottenuta, con riferimento al periodo d’imposta 2020, rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 95 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in tale periodo.
Modalità di fruizione del credito d’imposta – Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione. Con riferimento alle Comunicazioni presentate nel periodo d’imposta 2020, il credito è utilizzabile entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti; invece, con riferimento alle Comunicazioni presentate nel periodo d’imposta 2021, entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti.
Compilazione istanza – Così come indicato dalle istruzioni, la sezione “Valore delle rimanenze” andrà compilata come segue:
- “Rimanenze finali di magazzino”: indicare il valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, del TUIR registrato nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio;
- “Media del valore delle rimanenze finali di magazzino”: indicare la media del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, del TUIR registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio;
- “Credito d’imposta”: indicare (arrotondato all’unita di euro) il 30% della differenza tra l’importo indicato nel campo “rimanenze finali di magazzino” e l’importo indicato nel campo “Media del valore delle rimanenze finali di magazzino”.
Perplessità – Ci sono alcuni aspetti che meriterebbero un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Ad esempio, secondo quanto disposto dall’articolo 48-bis del DL Rilancio, le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010. Ma consistenza intesa come valore delle rimanenze, o semplicemente se le stesse esistano o meno?