Lavori edili, ritenute del 4%, 8%, 20%: coesistenza o prevalenza?

Lavori edili, ritenute del 4%, 8%, 20%: coesistenza o prevalenza?

Per lavori di ristrutturazioni delle parti comuni in caso di detrazione in cui sussista l’obbligo di applicare la ritenuta dell’8% (la ritenuta che applica la banca o la posta), i condomini/committenti devono effettuare il pagamento delle fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle usuali ritenute d’acconto ad essi applicabili (Agenzia delle Entrate circolare n. 40/E/2010).

Per le ristrutturazioni delle parti comuni sussistono le seguenti ritenute in acconto: del 4% per prestazioni relative a contratti d’appalto, del 20% per spese professionali, dell’8% operata dalle banche in caso di detrazione. Quale prevale in caso di coesistenza?



Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni è tenuto ad operare le seguenti ritenute a titolo di acconto sulle imposte:

  • del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa (articolo 25-ter, del Dpr 600/1973);
  • del 20% per le spese inerenti le attività prestate dai professionisti (art. 25 Dpr 600/1973).

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali che si traducono in detrazioni d’imposta connesse ai lavori edili (del 50%, 65%, 90% oppure del 110% in ragione delle spese sostenute a seconda che si tratti di ristrutturazione, eco bonus, facciate o superbonus) i pagamenti devono essere effettuati con bonifico fiscale con applicazione da parte degli istituti di credito della ritenuta d’acconto dell’8% prevista dall’articolo 25 del D.L. n 78/2010.

La questione della coesistenza tra le diverse ritenute è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 40/E/2010 nella quale l’Agenzia ha ritenuto che nei casi in cui sussista l’obbligo di applicare la ritenuta dell’8% (la ritenuta che applica la banca o la posta), i condomini/committenti devono effettuare il pagamento delle fatture dei professionisti o delle imprese al lordo delle usuali ritenute d’acconto ad essi applicabili, cioè quella del 20% (se il prestatore è un professionista) o del 4% (se trattasi di impresa). La tesi dell’Agenzia, del tutto condivisibile, concerne il carattere speciale della normativa della ritenuta dell’8% e, in quanto speciale, prevale sulla normativa di carattere generale (ritenute del 4% e 20%).

L’applicazione della ritenuta al momento del transito del bonifico parlante comporta che professionisti e imprese incasseranno compensi e corrispettivi al netto dell’8% a prescindere dal regime fiscale adottato, se ordinario o forfettario, trattandosi di un’informazione non prevista in sede di disposizione del bonifico. Professionisti e imprese recupereranno le ritenute che verranno certificate dalle banche in sede di dichiarazione dei redditi, compresi i soggetti forfettari che li scomputeranno negli appositi righi della dichiarazione (LM41 e RS40).

Altro aspetto da considerare riguarda la base imponibile che l’istituto di credito prende in considerazione per calcolare la ritenuta dell’8%. Non conoscendo l’importo dell’IVA esposta nella fattura in pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile, su cui operare la ritenuta dell’8%, è forfettariamente calcolata, scorporando dall’importo del bonifico ricevuto l’aliquota IVA del 22%, a prescindere dal regime fiscale adottato. Si ritiene che tale operazione di calcolo vada effettuata anche nel caso in cui l’aliquota IVA non corrisponda al 22% nonché nei casi in cui l’operazione non sia assoggettata a IVA come nel caso dei contribuenti in regime forfettario.



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