Assegno Unico: al via le domande dal 1 gennaio 2022

Assegno Unico: al via le domande dal 1 gennaio 2022

Dal 1 gennaio 2022 è disponibile la procedura per la presentazione delle domande per l’assegno unico. C’è tempo fino al 30 giugno per percepire gli assegni dal mese di marzo. Prorogati per i soli mesi di Gennaio e Febbraio l’assegno ai nuclei familiari (ANF) e l’assegno temporaneo per figli minori.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021 – del D.lgs. n. 230/2021 , attuativo della legge istitutiva dell’assegno unico e universale per i figli a carico (legge n. 46/2021 ), con il Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, l’Inps ha reso noto che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul proprio sito internet la procedura per la presentazione delle domande, fornendo le prime indicazioni in merito. A tal proposito, ha specificato che la domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Requisiti

Condizione necessaria per ottenere il riconoscimento dell’assegno è che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro. In particolare è richiesto che:

  • sia cittadino italiano o Comunitario, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età (per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE).

Per potere beneficiare dell’assegno, i figli maggiorenni devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

  1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  2. svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dai suddetti requisiti.

Misura, maggiorazioni e decorrenza dell’assegno

L’importo dell’assegno varia in base all’età, al numero dei figli e al reddito familiare. Nello specifico, per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili, con valore ISEE fino a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, l’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.

In caso di figli tra i 18 ei i 21 anni l’importo si riduce a 85 euro nel caso di ISEE fino a 15.000 euro. Per valori superiori, invece, l’importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.

Dal 3° figlio in poi è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili per ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Importo che si riduce gradualmente fino a 15 euro per ISEE pari o superiore a 40.000 euro o anche in assenza di ISEE.

Una maggiorazione dell’assegno è prevista anche in presenza di figli disabili, variabile in relazione all’età e al grado di disabilità. In particolare, per i figli con disabilità minorenni è previsa una maggiorazione pari a:

  • 105 euro mensili in caso di non autosufficienza;
  • 95 euro mensili in caso di disabilità grave;
  • 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per quanto riguarda i figli disabili maggiorenni, invece, la maggiorazione è pari a 80 euro se di età compresa fra i 18 e i 21 anni.

In caso di figli con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili per valori ISEE sino a 15.000 euro. Con ISEE pari o superiore a 40.000 euro, o anche in assenza di ISEE, l’importo si riduce gradualmente sino a un valore mensile di 25 euro.

Ulteriore maggiorazione è prevista per le madri di età inferiore a 21 anni, alle quali è riconosciuta una maggiorazione degli importi pari a 20 euro mensili per ciascun figlio, nonché per le ipotesi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro. In quest’ultimo caso, la maggiorazione mensile per ciascun figlio è pari a 30 euro mensili per valori ISEE pari o inferiori a 15.000 euro, che si riduce gradualmente sino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta. Per i nuclei familiari con quattro o più figli, è prevista una maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo.

Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Per quanto riguarda la decorrenza della misura bisogna distinguere in base alla data in cui viene presentata la richiesta. In particolare:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale Inps, utilizzando l’apposito servizio telematico, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato;
  • Commercialisti;

Nessuna domanda va presentata dai percettori del Reddito di Cittadinanza, ai quali l’assegno verrà corrisposto d’ufficio congiuntamente al medesimo beneficio (che risulta quindi compatibile) e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

Modalità di erogazione dell’assegno

L’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere fra tre diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. In tal caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:

a) In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”. In ipotesi di “affidamento condiviso”,

invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle due seguenti opzioni:

b) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;

c) “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Misure abrogate

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore (bonus mamma domani);
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
  • cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

Prorogato, invece (per i soli mesi di gennaio e febbraio 2022), l’assegno temporaneo per i figli minori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021, che viene riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 .

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