La legge di Bilancio 2022 proroga il limite di spesa del bonus mobili
Con le legge di bilancio 2022 è stato prorogato la detrazione bonus mobili per gli anni 2022, 2023 e 2024 nella misura del 50 per cento e su un ammontare complessivo non superiore a 5.000,00 euro. Fonte Fiscal Focus.
Il bonus mobili, com’è noto, è stato in origine previsto dal Decreto Legge n. 63/2013 all’articolo 16, comma 2 che , così disponeva: “Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.
La legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), si ricorda, aveva prorogato al 2021 la detrazione al 50 per cento delle spese sostenute, ripartite in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 16.000, 00 euro, per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici.
Pertanto, la detrazione nella misura del 50 per cento era calcolata su un importo massimo di spesa di:
- euro 10.000,00 fino al 31 dicembre 2020;
- euro 16.000,00 dal 1° gennaio 2021.
Con l’approvazione della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, comma 37, lettera b) n. 2, è stata ulteriormente prorogata la detrazione per le spese sostenute negli anni 2022,2023 e 2024.
Legge di Bilancio 2022 – novità – Il comma 37 lettera b), n. 2 della legge di Bilancio 2022, come sopra evidenziato, ha da un lato prorogato la detrazione per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, e dall’altro ha ridotto il limite massimo di spesa. Difatti, la detrazione è riconosciuta in relazione alle spese sostenute fino al 2024 nella misura del 50 per cento e su un ammontare complessivo non superiore a 5.000,00 euro.
Sul punto, si evidenzia che si può usufruire della detrazione IRPEF del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Per gli acquisti che si effettuano nel 2022, l’agevolazione spetta soltanto ai contribuenti che hanno sostenuto un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2021.
In sostanza, con riferimento alla detrazione delle spese sostenute, la legge di Bilancio 2022, chiarisce che la citata detrazione è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è così calcolata:
- ammontare non superiore ad euro 10.000,00 per le spese sostenute nel 2022;
- ammontare non superiore ad euro 5.000,00 per le spese sostenute per gli anni 2023 e 2024.
Il bonus mobili, inoltre, è riconosciuto sia per le spese sostenute nell’anno in cui vengono iniziati gli interventi di recupero edilizio, sia per quelle sostenute l’anno successivo. In tale ultimo caso, il limite di 5.000,00 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente a quello dell’acquisto per le quali si è fruito della detrazione.
Sul punto, sembra opportuno ricordare che, la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Si evidenzia, infine, che la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio. Inoltre, non è possibile essere a “credito” e l’eccedenza non utilizzata nell’anno sarà persa.
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