Covid-19, come gestire un caso positivo in azienda
Cosa fare in azienda nell’eventualità che un proprio dipendente risulti positivo al Covid-19? Pur precisando che i deputati nell’affrontare questa casistica sono il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ASP, il medico competente, il datore di lavoro ed RSPP, abbiamo cercato di riassumere di seguito le linee di indirizzo da seguire, in applicazione dell’art.10 del D. Lgs. 81/2008, per incrementare l’efficacia delle misure precauzionali dell’epidemia.
Le linee di indirizzo sono state elaborate allo scopo di individuare una procedura collaborativa tra lavoratore, medico di medicina generale, Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ASP, datore di lavoro, medico competente e RSPP, che garantisca la massima efficacia e tempestività nell’individuazione dei contatti stretti di caso positivo nell’ambiente di lavoro e, conseguentemente, consenta di scongiurare il formarsi di focolai Covid nei luoghi di lavoro, con il comune obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e la continuità dell’attività lavorativa.
SINTOMI SOSPETTI per COVID-19
Temperatura superiore a 37,5°C oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, naso chiuso (congestione nasale) o naso che cola (rinorrea), mal di gola (faringodinia), difficoltà respiratoria (dispnea), dolori muscolari (mialgie), diarrea, vomito, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o sua diminuzione (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o sua alterazione (disgeusia).
******************************
COMPITI
LAVORATORE
Nel caso che il lavoratore presenti i sintomi simil influenzali in azienda: assicurarsi che il lavoratore indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica ed invitarlo ad allontanarsi dall’azienda. Il lavoratore rientra al proprio domicilio e contatta il Medico di Medicina Generale.
Nel caso in cui il lavoratore presenti i sintomi mentre è a casa: resta a casa, avvisa immediatamente il datore di lavoro e si astiene dal recarsi al lavoro (e in qualsiasi altro luogo di vita esterno alla propria abitazione); informa il Medico di Medicina Generale che invierà la ricetta dematerializzata con cui prenotare il test molecolare.
MEDICO DI MEDICINA GENERALE
Il Medico curante rilascia la ricetta medica dematerializzata necessaria per la prenotazione del test e il certificato di malattia. Qualora il test dia esito positivo al COVID-19, nel caso che il lavoratore non abbia già provveduto, lo sollecita ad avvisare il datore di lavoro.
DATORE DI LAVORO
Qualora venga a conoscenza di un caso positivo in azienda, il datore di lavoro, provvede a:
- Individuare i contatti stretti (vedi box penultima pagina) in azienda, in collaborazione con il Medico Competente e l’RSPP, avvisarli e acquisire nomi, residenza e un recapito telefonico, e il giorno/giorni in cui avrebbe avuto luogo il contatto, in modo da favorire la rapidità della presa in carico da parte del servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio e dell’emanazione dei relativi provvedimenti di quarantena.(1) Tra i contatti stretti in azienda, oltre ai dipendenti, devono essere presi in considerazione anche persone esterne quali clienti, fornitori, lavoratori di aziende in appalto (pulizie, manutenzione, cooperative ecc.)
- effettuare una sanificazione straordinaria della postazione di lavoro e delle aree e spazi comuni dove il lavoratore stesso ha soggiornato, che deve essere effettuata come la sanificazione ordinaria, passando con cura un panno inumidito con alcool a 70° o varechina allo 0,1% di Cloro su tutte le superfici (maniglie, porte, finestre, tavoli, sedie, tastiere, mouse, stampanti, telefono, quadri di comando, pulsantiere, attrezzature di lavoro ecc.) sia nella postazione del lavoratore che in altre aree che il lavoratore abbia frequentato prima di mettersi in isolamento, come pure negli spazi comuni: spogliatoi, area ristoro (e macchinette caffé) e bagni (dove si può usare la varechina allo 0,5%); ed eventualmente le macchine aziendali. Un’attenzione particolare deve essere riservata agli impianti di ventilazione/condizionamento con sanificazione straordinaria dei filtri dei ventiltermoconvettori e delle bocchette degli impianti di climatizzazione.
Nel caso i lavoratori diagnosticati come “casi” e/o quelli individuati come “contatti” non ricevano in tempi brevi (max 2 gg) comunicazioni da parte dell’ASL, il datore di lavoro – anche per il tramite del medico competente – si attiva presso la ASL, anche per il tramite del servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro (comunicando il nome del lavoratore risultato positivo, la sua residenza e un recapito telefonico e l’ultimo giorno di lavoro) per una rapida emanazione del provvedimento di isolamento (2).
Anche nel caso che in azienda si verifichino più casi collegati (ad esempio nello stesso reparto) è opportuno che le aziende informino l’ASL per concordare insieme le misure più appropriate per circoscrivere il focolaio.
(1) restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione
(2) separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità
MEDICO COMPETENTE: supporta il datore di lavoro nella gestione delle misure di prevenzione anti-Covid e in particolare nella ricerca dei possibili contatti stretti in azienda, anche in collaborazione con l’RSPP. Può effettuare direttamente i prelievi per i test molecolari e antigenici (DGRT 945 del 13 settembre 2021). Ad esempio, può provvedere ad effettuare il test molecolare o antigenico ai contatti stretti in decima giornata (in settima giornata per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni). Può farsi carico della sorveglianza attiva dei “contatti a basso rischio” (non soggetti a provvedimenti di quarantena da parte dell’ASP), proponendo ad esempio misure quali lavoro a distanza, ulteriore “isolamento” nell’ambiente di lavoro, utilizzo di dpi più protettivi (FFP2) ecc.
******************************
CONTACT TRACING (tracciamento dei contatti di un caso COVID-19)
I contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso COVID-19. Qualora l’ultimo giorno di presenza al lavoro del lavoratore positivo fosse ancora precedente, non si individuano contatti in azienda.
Definizione di contatti stretti (rif. Ordinanza RT n.96/20, all.A).
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 m e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure perso-nale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI racco-mandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO di CASI e CONTATTI
La Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 aggiornata dalla Circolare 36254 del 11.08.2021 fornisce le nuove indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, aggiornando le indicazioni precedenti.
In dettaglio:
- lavoratori positivi asintomatici: possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico negativo (10 giorni + test molecolare o antigenico); nel caso di infezione da variante Beta sospetta o confermata l’avvenuta negativizzazione può essere accertata solo da test molecolare; ai fini del reintegro il lavoratore, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- lavoratori positivi sintomatici: possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi con un test molecolare o antigenico negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (3) (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone); nel caso di infezione da variante Beta sospetta o confermata l’avvenuta negativizzazione può essere accertata solo da test molecolare; ai fini del reintegro il lavoratore, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- lavoratori positivi a lungo termine: sono le persone che pur non presentando più sintomi (fatta eccezione per le alterazioni del gusto e dell’olfatto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) continuano a risultare positive al tampone molecolare per SARS-CoV-2. Possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni (dalla comparsa dei sintomi) purché asintomatici da almeno una settimana (4). Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; nel caso di infezione da variante Beta sospetta o confermata l’avvenuta negativizzazione può essere accertata solo da test molecolare; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
- lavoratori contatti stretti asintomatici: Per i contatti il provvedimento di quarantena è emesso sulla base delle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute prot. N. 36254 del 11/08/2021 e della DGRT 945 del 13 settembre 2021.
Mentre la fine della quarantena per i contatti stretti non richiede un nuovo provvedimento dell’autorità sanitaria, la fine dell’isolamento per i casi positivi richiede un provvedimento da parte del servizio di Igiene Pubblica.
(3) non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo
(4) Salvo diverso giudizio delle autorità sanitarie sulla base dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato)
CERTIFICATI DI MALATTIA
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, ha equiparato la quarantena alla malattia. Il lavoratore, ai fini del riconoscimento della tutela, deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di Sanità Pubblica. Infine, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di Sanità Pubblica.