Fattura elettronica forfettari e regime di vantaggio: la gestione “elettronica” dei rapporti con l’estero dal 1° luglio 2022
I contribuenti in regime di vantaggio e forfettari che abbiano superato nel 2021 la soglia dei 25mila euro di ricavi o compensi dovranno (ragguagliati all’anno), a partire dal 1° luglio 2022, emettere obbligatoriamente fattura in formato elettronico. A partire dal 1° gennaio 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso per tutti indistintamente. Fonte Fiscal Focus.
Come noto, le novità in materia di fatturazione elettronica introdotte dal cd. decreto PNRR-2 sono ormai definitive, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nr. 100 del 30 aprile 2022 del testo del decreto-legge 30 aprile 2022 nr. 36 . Nulla esclude che nel corso dell’iter di conversione del decreto qualcosa possa ancora cambiare, così come non è possibile escludere che in futuro possa intervenire qualche slittamento nei termini; tuttavia, per quanto ora noto, a partire dal 1° luglio 2022 molte cose cambieranno per tanti contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario, ma non per tutti.
L’articolo del decreto-legge 30 aprile 2022 nr. 36 che qui interessa è il nr. 18, intervenuto in modifica all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127 in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, disponendo la cancellazione degli esoneri attualmente in vigore a favore del “soggetti minori”:
- contribuenti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2011 nr. 98 (cd. ex minimi);
- contribuenti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014.
Tale cancellazione, tuttavia, avverrà in due tempi:
- a partire dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nell’esercizio precedente hanno conseguito ricavi o compensi (ragguagliati a periodo) superiori a 25.000 euro;
- a partire dal 1° gennaio 2024, per tutti indistintamente.
Nel concreto, i contribuenti in regime di vantaggio e forfettari che abbiano superato nel 2021 la soglia dei 25mila euro di ricavi o compensi dovranno, a partire dal 1° luglio 2022, emettere obbligatoriamente fattura in formato elettronico, ma le novità non si limitano certamente al solo aspetto della certificazione delle operazioni attive.
La grande novità di questo passaggio epocale, infatti, non risiede tanto, o non solo, nella diversa modalità di emissione delle fatture, con il passaggio dall’analogico al digitale, ovvero dalla fattura “su carta” a quella tramite file XML con transito obbligatorio dal Sistema di interscambio, ma anche nel fatto che i soggetti “nuovi obbligati” dal 1° luglio 2022 saranno attratti in toto nel mondo del cd. “fisco elettronico”. Gli stessi, pertanto, dovranno anche:
- ricevere le fatture passive in formato elettronico (rendendo quanto mai opportuna l’adesione al servizio gratuito AdE di consultazione);
- ottemperare agli obblighi di conservazione elettronica delle e-fatture (fattibile tramite adesione al servizio gratuito AdE di conservazione);
- assolvere in modalità virtuale l’imposta di bollo (gestione tramite Piattaforma Fatture e Corrispettivi, area imposta di bollo e-fatture);
- confrontarsi con gli obblighi (in formato elettronico) relativi alle operazioni effettuate con controparti estere.
Per quanto riguarda le operazioni con controparti estere la novità è di grande rilievo, poiché i contribuenti in regime forfettario, o di vantaggio, essendo soggetti che nulla avevano a che fare con il cd. fisco elettronico, mai hanno dovuto confrontarsi con gli obblighi di esterometro, quand’anche avessero deciso su base volontaria di emettere fattura in formato elettronico.
Dal 1° luglio 2022, invece, i “nuovi obbligati”, come abbiamo detto, diventano “attori” a pieno titolo del mondo del fisco elettronico, esterometro incluso. Tuttavia, il 1° luglio 2022 non è solo il “d-day” dei nuovi obbligati alla fattura elettronica, ma è anche il giorno a partire dal quale il cd. esterometro – comunicazione delle operazioni transfrontaliere – viene meno, sostituito dall’invio di singoli documenti elettronici che tutti i contribuenti saranno chiamati a predisporre al fine di segnalare al Sistema di Interscambio le operazioni intrattenute con soggetti non stabiliti.
Come ricorderemo, in quanto più volte approfondito in precedenza, dal 1° luglio 2022 il cd. esterometro viene sostituito da documenti di fattura elettronica da trasmettere singolarmente al Sistema di Interscambio, come segue:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentate da emissione di fattura elettronica, da trasmettersi nei termini ordinari. Quale codice destinatario occorrerà indicare “XXXXXXX”;
- gli acquisti di servizi da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato (UE / Extra UE) daranno luogo all’emissione di un “Tipo Documento TD17” per l’operazione di integrazione IVA / Autofattura, da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero;
- gli acquisti di beni intracomunitari daranno luogo all’emissione di un “Tipo Documento TD18” per l’integrazione IVA, da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero;
- gli acquisti che danno luogo agli altri casi di integrazione (acquisti di beni ai sensi dell’articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72) dovranno essere gestiti con emissione di un “Tipo Documento TD19 per l’integrazione IVA, da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero.
per quanto riguarda le importazioni, invece, posto che l’operazione è già conosciuta al Sistema di Interscambio, grazie alla bolla doganale, non vi sarà altro da predisporre e/o trasmettere.
Tutto questo riguarderà anche i contribuenti in regime forfettario ed in regime di vantaggio, se attratti nel “fisco elettronico” a partire dal 1° luglio 2022, e dovrà esser coordinato con le specifiche norme che regolano questi due particolari regimi, che devono a tal fine essere distintamente analizzati, poiché sono presenti eccezioni, rispetto al regime ordinario, che riguardano la territorialità delle operazioni, oltre che regole particolari applicabili solo all’uno, piuttosto che all’altro, di tali regimi.
Per tale ragione si rende necessario effettuare una disamina sotto più punti di vista:
- il trattamento delle operazioni attive intrattenute con soggetti esteri, distintamente per regime forfettario e di vantaggio;
- il trattamento delle operazioni passive intrattenute con soggetti esteri, distintamente per regime forfettario e di vantaggio.
Occorre quindi analizzare, caso per caso, quali sono le regole da seguire e quali sono le corrette codifiche da utilizzare a livello di codice natura IVA e di codice tipo documento, laddove queste operazioni debbano essere gestite in elettronico a partire dal 1° luglio 2022.
Di tutto questo, dopo questa prima premessa di carattere generale, andremo ad occuparci nel corso dei prossimi interventi dedicati al tema.