Sempre necessaria la raccomandata informativa in caso di notificazione a soggetto diverso dal destinatario
In caso di notifica a soggetto diverso dal destinatario la raccomandata informativa (CAD) costituisce la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, in assenza della quale l’atto é nullo. Fonte Eutekne.
La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, con la sentenza n. 871/2022 depositata il 28 giugno 2022 (Presidente Pellitteri, Relatore Di Carlo), torna a pronunciarsi sulla questione circa l’invio della raccomandata informativa in caso di notificazione di atti tributari a soggetti diversi dal destinatario.
La vicenda ha origine con l’impugnazione di varie cartelle di pagamento, di cui il contribuente asseriva esser venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo.
Il collegio, con un’attenta disamina giurisprudenziale, affermava – in primis – che il ricorso non era certamente da dichiararsi tardivo e/o inammissibile; la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento granitico, afferma infatti che “D’altro canto le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 2015, hanno puntualizzato che l’estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perché trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sia perché trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.), non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite v. Cass. ordinanza n. 22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013)”.
Con la ricordata pronuncia del Supremo Consesso e con varie pronunce successive delle Sezioni semplici (Cass. 11439/2016; 20611/2016) è stato tuttavia anche evidenziato che le cose stanno diversamente laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. In tal caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo.
Interessante anche la questione, evidenziata dal collegio, circa l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 3-bis del D.L. 146/2021: secondo il giudice di prime cure lo stesso, non trattandosi di norma interpretativa, non può certo applicarsi ai processi incardinati anteriormente alla sua entrata in vigore.
Superato pertanto il motivo preliminare eccepito dall’Agenzia Entrate Riscossione circa l’inammissibilità dell’atto introduttivo, il collegio proseguiva evidenziando la nullità delle notifiche delle sottese cartelle di pagamento, affermando che “relativamente al secondo profilo si sostiene che le cartelle n …. e n …. sono state notificate a soggetti diversi dal destinatario ma senza alcuna raccomandata informativa. Anche tale motivo, che non viene contestato da parte resistente, è pienamente condivisibile. Invero dalla documentazione risulta che le stesse sono state notificate per posta a soggetti diversi dal destinatario ma non risulta allegata alcuna ricevuta della raccomandata informativa. Sul punto la giurisprudenza della S.C. è granitica e recentemente si è espressa affermando che: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.” (Cass., S.U., n. 10012/2021).
Mancando totalmente, nel caso di specie, la seconda raccomandata, e pertanto la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, le due cartelle presupposte sono state annullate.