Imposta di bollo fatture elettroniche: termini e modalità di versamento
Imposta di bollo e-fatture 2022: il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri, con l’eccezione del secondo trimestre* il cui versamento slitta di un mese (31 maggio, *30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio a.s.).
Facciamo brevemente il punto sulle istruzioni riguardo all’imposta di bollo su fatture elettroniche, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate nella guida del 14 aprile 2021.
1) L’imposta di bollo nelle fatture elettroniche
L’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Da tale controllo, vengono definiti due elenchi, consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”, in particolare:
- elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Nell’elenco B rientrano le fatture che presentano le seguenti condizioni:
- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro;
- è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei seguenti codici: N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva); N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva); N4 (operazioni esenti Iva);
- non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere resa per le operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all’Agenzia delle Entrate, l’operazione deve riportare (riga della fattura) – nel campo “Tipo dato” presente nel blocco “Altri dati gestionali” – uno dei seguenti valori:
- “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
- “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
- “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.
2) Imposta di bollo e-fatture: Variazione delle fatture soggette a bollo
Entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre (per il 1° trimestre 2022 sarà entro il 15 aprile 2022), nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, vengono messi a disposizione di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche gli elenchi A e B.
La guida dell’Agenzia delle Entrate, segnala che il contribuente può modificare l’elenco B indicando quali fatture, di quelle indicate, non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Si ricorda che le modifiche all’Elenco B vanno effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo e non presenti nell’elenco B, si segnalano i seguenti casi:
- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto “ricevuta di consegna” o “ricevuta di impossibilità di recapito”);
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
- devono riferirsi al trimestre in oggetto.
La possibilità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari[1] (indicati), ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
In assenza di variazioni da parte del contribuente o dell’intermediario delegato, gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermati[2].
[1] art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998
[2] art. 6 DM 17.06.2021 modificato dal DM 4.12.2020 e Prov. V.34958 del 4.02.2021
3) Imposta di bollo e-fatture: Termini di versamento
Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella seguente tabella:
(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro (a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 la soglia passa da 250 euro a 5.000 euro, previsto dal DL del 21.06.2022 n. 73), il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro (a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023 la soglia passa da 250 euro a 5.000 euro, previsto dal DL del 21.06.2022 n. 73), il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Da tenere presente che se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.
4) Imposta di bollo e-fatture: Modalità di pagamento
Sono previste le seguenti modalità per il pagamento dell’imposta di bollo, in particolare:
- mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA
Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
- mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale
I codici tributo[1] da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Nel modello F24, tali codici dovranno essere indicati nella sezione “erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando l’anno in cui il versamento si riferisce.
[1] Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 aprile 2019
5) Imposta di bollo e-fatture: Controlli
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo;
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997, ridotta a un terzo;
- gli interessi.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario della comunicazione o il proprio intermediario incaricato, possono fornire chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti.