Edilizia libera: niente autorizzazione ma detrazione garantita
Niente asseverazione delle spese e visto di conformità per i lavori che rientrano nell’edilizia libera. Ma quanti di questi sono detraibili visto che nel TUE sono qualificati come “manutenzione ordinaria” ?
E’ davvero possibile avere il bonus fiscale per ristrutturazione senza presentare nemmeno la CILA, e cedere le spese per questi interventi ?
Ebbene sì, è così, “certificato” dall’Agenzia delle entrate: non serve la CILA per la detrazione se le opere rientrano tra quelle considerare agevolabili dalla stessa Agenzia, e messe per questo nero su bianco da ultimo nella circolare 7/2021.
La lista delle opere
Nel Glossario, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 aprile 2018, sono elencate in dettaglio 58 tipologie di opere che possono essere realizzate in totale autonomia, ossia per le quali non occorre presentare la CILA né pagare oneri al Comune.
Per quel che riguarda l’interno degli appartamenti, la lista ricomprende tutte le modifiche che non alterano in maniera significativa lo stato dell’immobile e che, di conseguenza, non richiedono la necessità di variazioni catastali una volta portate a termine.
Accanto al rifacimento degli intonaci e degli infissi, all’installazione di inferriate, parapetti e grondaie, modifiche al tetto e alla pavimentazione esterna rientrano anche la realizzazione di rampe, montascale e ascensori purché all’interno degli edifici e senza interventi sulle parti strutturali. Nessuna comunicazione al Comune neppure per i pannelli solari a patto che siano realizzati su immobili al di fuori dei centri storici.
Niente autorizzazione ma detrazione garantita
Il fatto che questa lunga lista di lavori non richieda la presentazione della CILA, come chiarito dall’Agenzia delle entrate già con la circolare 31/2019, e ribadito via via in tutte le circolari dedicate alla compilazione del modello 730, non ha però conseguenze in merito alla possibilità di detrarre gli interventi liberalizzati che rientrano comunque nella lista delle opere agevolabili.
Secondo l’Agenzia, infatti le modifiche introdotte “non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del TUIR e, dunque, tali modifiche non esplicano effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione” (pag. 335, circolare 7/2021).
E ancora “nel caso in cui la normativa edilizia applicabile non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, è necessaria un’autocertificazione nella quale occorrerà indicare: la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuanti rientrano tra quelli agevolabili, pur se non occorre alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente”.
Ecco un raffronto tra le opere contenute nel Glossario e la lista degli interventi classificati come “manutenzione ordinaria” ma detraibili, secondo l’elenco di contenuto nella circolare 7/2021 (da pag. 317 a pag. 335).