Forfettari: il bollo riaddebitato ai clienti fa reddito
Per l’Agenzia delle Entrate l’imposta di bollo sulle fatture emesse è a “carico in via principale del prestatore d’opera”, pertanto, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo “fa parte integrante del suo compenso”, concorrendo, conseguentemente, “al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.8.2022 n. 428).
L’importo dell’imposta di bollo richiesta a rimborso dal contribuente forfetario costituisce parte integrante del suo compenso e concorre pertanto al computo del reddito imponibile.
Posto che il regime di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 prevede che i soggetti aderenti non addebitino l’IVA in rivalsa, le fatture emesse da costoro saranno soggette ad imposta di bollo laddove rechino l’addebito di somme non soggette a IVA per importi superiori a 77,47 euro (art. 13 co. 1, Tariffa, Parte prima del DPR 642/72).
L’Agenzia delle Entrate, pur confermando il principio di solidarietà di cui all’art. 22 del DPR 642/72, ricorda, tuttavia, che l’obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture “è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento”, dal momento che su tale tipologia di atti “l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione” (si veda anche la risposta a interpello 67/E/2022).
Atteso, quindi, che l’obbligo di corrispondere l’imposta è “in via principale” a carico del prestatore d’opera, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo “fa parte integrante del suo compenso”. Ne discende che “l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente” assume “la natura di ricavo o compenso” concorrendo alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.