Istanza per il bonus trasporti entro il 31 dicembre 2022
Sarà necessario accedere e registrarsi sul portale dedicato e fornire informazioni personali e di reddito.*
È stato registrato alla Corte dei Conti e pubblicato ieri dal Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 29 luglio 2022 n. 5 con cui vengono definite le modalità di presentazione delle domande e di emissione del c.d. “bonus trasporti” previsto dall’art. 35 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”).
La norma, si ricorda, ha istituito – allo scopo di mitigare l’impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie con particolare riferimento ai costi di trasporto per studenti e lavoratori – un Fondo al fine di riconoscere un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il Fondo, come riporta anche lo stesso decreto interministeriale ha una dotazione iniziale di 79 milioni di euro per l’anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa; tuttavia, si segnala che le risorse sono state innalzate a 180 milioni di euro dall’art. 27 del DL 115/2022 (DL “Aiuti-bis”).
Con riferimento ai requisiti di accesso all’agevolazione, in linea con quanto previsto dalla norma, il decreto prevede che possono beneficiare del buono le persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
Il decreto conferma anche il valore del buono, pari al 100% della spesa da sostenere ma nel limite massimo di 60 euro per ciascun beneficiario, che potrà essere utilizzato per l’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (il buono non può essere invece utilizzato per l’acquisto dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino).
Inoltre, come specificato dalla norma e dal decreto attuativo, il buono:
– è personale e utilizzabile una sola volta;
– non è cedibile;
– non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE (resta ferma la detrazione ex art. 15 comma 1 lett. i-decies) del TUIR, sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l’acquisto dell’abbonamento).
Sotto il profilo operativo, il soggetto interessato deve presentare apposita istanza – per sé stesso o per conto di un minore – entro il 31 dicembre 2022, accedendo e registrandosi sul Portale dedicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ovverosia www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.
Durante la fase di registrazione, il beneficiario deve fornire le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione (rilasciate ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) sulle seguenti informazioni:
– nome, cognome, codice fiscale del beneficiario (in caso di minore, il richiedente, assieme al proprio codice fiscale, deve anche attestare che il beneficiario sia fiscalmente a suo carico);
– reddito complessivo del beneficiario conseguito nell’anno di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro (in caso di minore, tale requisito deve sussistere in relazione al minore beneficiario del buono, a prescindere dal reddito del richiedente).
L’istanza deve poi contenere anche l’importo del buono richiesto a fronte della spesa prevista e l’indicazione del gestore del servizio di trasporto pubblico.
Il buono viene emesso per il tramite del portale ed è contrassegnato da un codice identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza. Nell’ipotesi in cui non dovesse essere utilizzato entro il mese di emissione, il bonus viene automaticamente e definitivamente annullato e il beneficiario non potrà presentare ulteriore istanza nello stesso mese.
La quota parte dei buoni eventualmente non utilizzata e i buoni scaduti per il mancato utilizzo nei termini rientrano automaticamente nella disponibilità del Fondo ex art. 35 comma 1 del DL 50/2022.
Infine, ai fini della fruizione, il beneficiario deve presentare al gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato il buono ottenuto, quest’ultimo – in caso di esito positivo delle verifiche effettuate all’interno del Portale – non può rifiutare il buono come pagamento totale o parziale dell’abbonamento.
* Fonte Eutekne.