L’amministratore di SRL percepisce il bonus ” una tantum” ?*
L’amministratore di SRL iscritto solo alla gestione separata dell’INPS non ha diritto al bonus un tantum essendo i redditi assimilabili a redditi da lavoro dipendete e non di lavoro autonomo come richiesto della legge.
L’amministratore di una società a responsabilità limitata può ambire all’indennità una tantum riconosciuta a favore dei lavoratori autonomi? Dipende. Lo stesso amministratore, che risulti anche socio lavoratore e per questo iscritto all’IVS commercianti, ha diritto all’indennità? Sicuramente sì. Di contro è sufficiente la sola iscrizione alla Gestione Separata conseguente alle somme percepite in relazione all’ufficio di amministratore? Certamente no.
Sono potenziali beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 33 del Decreto-legge n. 50 del 2022 i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Fra questi i lavoratori iscritti alla gestione speciale degli artigiani (art. 3, Legge n. 463 del 1959) e commercianti (art. 5, Legge n. 613 del 1966), nonché i liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell’INPS (art. 2, 26, Legge n. 335 del 1995) che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l’attività di lavoro autonomo come definita dall’articolo 53 del TUIR.
Partiamo dalle certezze. L’amministratore che sia anche iscritto alle gestioni previdenziali per artigiani e commercianti in ragione dell’attività lavorativa esercitata a favore dell’impresa, in qualità di socio lavoratore, ha diritto all’indennità un tantum istituita dal Decreto Aiuti. Indipendentemente dalla percezione di un compenso, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, la condizione di risultare iscritto alla gestione di riferimento alla data del 18 maggio 2022 e avere, alla medesima data, partita iva attiva (requisito soddisfatto in capo alla società partecipata), è sufficiente per concorrere all’indennità in commento. Per gli amministratori iscritti alle gestioni speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale, pertanto, nessun dubbio particolare rispetto alla spettanza dell’indennità. L’iscrizione IVS apre automaticamente le porte al beneficio.
Discorso differente, invece, per l’amministratore iscritto alla sola gestione separata, per il quale il beneficio in commento è escluso in radice. Non potrebbe essere diversamente. L’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata sono legati da un rapporto di tipo societario, legame caratterizzato dall’immedesimazione organica tra la persona fisica e l’ente. Salvo casi particolare, inoltre, secondo l’espressa volontà del Legislatore da tale rapporto emergono esclusivamente redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, lontani e ontologicamente differenti da quelli ritraibili dal lavoratore autonomo o dal professionista nell’esercizio della propria attività.
Nel senso dell’esclusione si è espressa, benché fra le righe, anche la circolare INPS n. 103 del 26/09/2022, unico effettivo documento di prassi sul tema, che ricollega la spettanza dell’indennità di cui all’articolo 33 del Decreto Aiuti ai soli lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata che ritraggano redditi dall’esercizio di arti e professioni. Non può passare inosservato, infatti, il passaggio a pagina 3 della predetta circolare, secondo il quale possono accedere all’indennità una tantum i “liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici”.
Non è sufficiente, pertanto, essere amministratori di una società e versare i contributi alla gestione separata. Nonostante l’iscrizione alla gestione separata e il versamento dei contributi previdenziali in ragione dei compensi percepiti, i proventi derivanti dagli uffici di amministratore di società ed enti costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR e, in quanto tali, non riconducibili all’attività di lavoro autonomo come definita dall’articolo 53 del TUIR. Ne consegue pertanto, anche in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, che la natura del reddito percepito esclude l’amministratore iscritto alla sola gestione separata da qualsivoglia velleità.
Una vera e propria disdetta. Gli amministratori delle società di capitali iscritti alla sola gestione separata, infatti, non avevano diritto all’indennità di cui all’articolo 31 del Decreto Aiuti, perché dedicata ai soli titolari di rapporti di lavoro dipendente di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), né a quella introdotta dal successivo articolo 32 riconosciuta, fra gli altri, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comunque riferibili articolo 409 del codice di procedura civile. L’amministratore con sola gestione separata non si trova in nessuna delle tue alternative possibili. In questo senso si è espressa la Suprema Corte secondo la quale “l’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni (principio estendibile alla SRL) sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c.” (Cass. n. 1545 del 2017). In quest’ultimo caso non è il reddito, ma la natura del rapporto a escludere nuovamente l’amministratore.
* Fonte Fiscal Focus.