Autodichiarazione Aiuti Covid-19, è arrivata la semplificazione

Autodichiarazione Aiuti Covid-19, è arrivata la semplificazione

Arriva il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 398976 del 25 ottobre 2022 che semplifica la “comunicazione degli Aiuti di Stato Covid-19”; analizziamo quali sono.*

Come fortemente auspicato dai Commercialisti, alla fine la cd. “comunicazione degli Aiuti di Stato Covid-19”, ovvero la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da covid-19”, è stata semplificata. La novità arriva dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 398976 del 25 ottobre 2022, che ha fornito le indicazioni del caso ed a seguito del quale sono state riviste sia la modulistica che le istruzioni di compilazione.

Sostanzialmente, viene prevista una compilazione decisamente più snella per la stragrande maggioranza dei contribuenti, ovvero per coloro che hanno ottenuto:

  • solo aiuti rientranti nella sezione 3.1 del T.F;
  • senza superamento dei limiti;
  • senza fare ricorso alle maggiori soglie previste per la sezione 3.12.

In questo caso, si potrà compilare solo l’autocertificazione prevista per la sezione 3.1, senza elencare tutti gli aiuti ottenuti nel quadro A.

A tal fine basterà barrare la nuova casella inserita nell’autocertificazione stessa, “ES”, con la quale si attesta: “di aver ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A per nessuno dei quali si intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e che l’ammontare complessivo di tali aiuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, pro tempore vigenti, riportati nei punti A) e B) (in tal caso, non va compilato il quadro A ad esclusione dei righi relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti)”.

Come emerge dalla lettura stessa della dichiarazione resa mediante barratura della casella ES, il quadro Aresta dovuto con riferimento ai righi che si riferiscono ad agevolazioni IMU (e, trattandosi di aiuti IMU, resta anche il quadro C).

Può sembrare superfluo, ma giova ricordare che in presenza di impresa unica, resta anche dovuta la compilazione del quadro B, per l’indicazione delle imprese collegate.

La nuova modulistica sarà disponibile a partire dal 27 ottobre 2022, ma nessun timore per coloro i quali avessero già trasmesso la Comunicazione sulla scorta dell’impostazione precedente: le trasmissioni già effettuate restano valide.

L’adozione della modalità semplificata resta facoltativa; pertanto, coloro i quali avessero già impostato il lavoro e non avessero ancora trasmesso, potranno comunque trasmettere con il quadro A compilato (e si presume che in caso di comunicazione correttiva relativa ad una comunicazione trasmessa con il quadro A, anche la correttiva debba essere riproposta secondo la medesima struttura).

Particolare attenzione deve essere posta al coordinamento della novità con gli obblighi di comunicazione degli aiuti di Stato al RNA. Come sappiamo, compilando in sede di comunicazione Forma Giuridica, Dimensione, nonché ATECO e Settore nel quadro A, l’aiuto può non essere incluso nel quadro RS di Redditi.

Chiaramente, se si sceglie la compilazione semplificata – ricorrendone i requisiti – e quindi non si compila il quadro A, non resta altra via per comunicare gli aiuti che inserirli nel quadro RS di Redditi.

Ne consegue che se la comunicazione non è ancora stata trasmessa, e verrà poi trasmessa in via semplificata, ma se i Redditi sono già stati inviati senza quadro RS, necessariamente occorre effettuare una correttiva ai Redditi per includere i dati richiesti al rigo RS401.

Per quanto riguarda la particolare casistica della definizione agevolata, ricordando che i contribuenti che si avvalgono della disposizione di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto 41/2021, presentano la Dichiarazione entro il 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021), le istruzioni aggiornate prevedono che:

  • nel caso ricorrano i presupposti per la comunicazione semplificata, l’aiuto non deve essere indicato (a differenza di quanto previsto per gli aiuti IMU);
  • nel caso in cui la definizione intervenga dopo il 30 novembre 2022, mentre ante modifica era previsto l’obbligo di presentazione di una seconda comunicazione, entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che la definizione agevolata non sia già stata indicata nella prima comunicazione), nel caso in cui ci si sia avvalsi della comunicazione semplificata anche per questa seconda comunicazione varranno le modalità semplificate. In sostanza, se la prima comunicazione viene presentata barrando “ES”, ovvero senza compilare il quadro A, anche la seconda comunicazione – post 30 novembre 2022 – non dovrà essere presentata. Sul punto le istruzioni precisano che ciò quale qualora nella prima sia stata barrata la casella “ES” della dichiarazione sostitutiva e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.

Si presti attenzione all’espresso riferimento alla barratura della casella ES nella comunicazione originaria. Si ritiene che laddove la definizione agevolata intervenga dopo il 30 novembre 2022, e la comunicazione originaria sia stata resa con compilazione del quadro A (ad esempio perché la comunicazione è stata predisposta e trasmessa prima della semplificazione), allora la comunicazione aggiuntiva resta dovuta.

* Fonte Fiscal Focus.

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