Gli investimenti in beni strumentali cumulabili
Negli ultimi anni sono stati molteplici gli interventi da parte Ministero dello Sviluppo Economico a favore delle imprese che intendono effettuare investimenti in beni strumentali nuovi attraverso l’implementazione di vari strumenti agevolativi per l’acquisto di tali beni materiali o immateriali.
Il contenuto di questo articolo è volto a fornire un confronto tra due agevolazioni tra loro cumulabili ovvero, il Credito d’imposta beni 4.0 e la “Nuova Sabatini”, ponendo l’accento sui diversi termini ed adempimenti da rispettare.
La Legge Sabatini, messa a disposizione dal Mise, si rivolge a tutte le PMI per facilitarne l’accesso al credito e che, intendono acquistare macchinari attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali con lo scopo di accrescere la competitività del sistema produttivo del nostro Paese.
L’agevolazione della Nuova Sabatini per i beni strumentali consiste nella concessione da parte delle banche e intermediari finanziari di finanziamenti e di un contributo a copertura degli interessi sul finanziamento stesso.
In tale senso il finanziamento deve avere:
- durata non superiore a 5 anni;
- importo compreso tra 20.000,00 e 4 milioni di euro;
- interamente utilizzato per coprire investimenti ammissibili secondo la normativa.
Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del “fondo di Garanzia per le PMI” fino all’80 per cento.
I beneficiari di questa misura sono le micro, piccole, e medie imprese iscritte nel Registro Imprese e che abbiano sede operativa in Italia le quali, si impegneranno ad avviare gli investimenti dopo la data di presentazione e accettazione della domanda e di ultimarli entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
Per quanto attiene al Credito di imposta dei beni 4.0, invece, si tratta di un contributo volto a finanziare l’acquisto di beni strumentali nuovi che per caratteristiche distinte vengono fatti confluire in due macroaree con diverse percentuali di calcolo del credito:
- Allegato A L. 232/2016 riguardante i beni materiali tecnologicamente avanzati. Le percentuali di riconoscimento del credito sono le seguenti:
- 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni;
- 30% per gli investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
- 10% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni.
- Allegato B L. 232/2016 riguardante beni immateriali tecnologicamente avanzati:
- 20% per gli investimenti fino a 1 milione di euro.
Per poter applicare il credito d’imposta a queste condizioni, le imprese dovranno:
- effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre 2021;
- oppure, sempre entro il 31 dicembre 2021, ottenere l’accettazione dell’ordine dal venditore e pagare acconti per almeno il 20% del costo.
Per completezza di informazione è doveroso specificare che le percentuali di riconoscimento del credito di imposta beni 4.0 variano in base all’anno di effettuazione dell’investimento in quanto, il contributo agevolativo è stato esteso fino al 2025 con una progressiva riduzione delle aliquote.
Le due agevolazioni, oggetto del presente articolo, sono cumulabili tra loro, producendo un notevole vantaggio economico per le imprese che decideranno di avvalersene. La cumulabilità dovrà pero rispettare il limite imposto dall’ articolo 1, comma 192, L. 160/2019 secondo il quale, il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi beni a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Nonostante la cumulabilità, le due agevolazioni potrebbero presentare delle incongruenze in relazione ai termini e agli adempimenti relativi alla fase di ultimazione degli investimenti.
Si evidenzia, infine, con rifermento al credito di imposta che, il termine ultimo di effettuazione degli investimenti prenotati è stato fissato al 31.12.2022 per poter concludere l’investimento fruendo del credito al 50 per cento (Decreto Milleproroghe, articolo 3-quater, D.L. 228/2021) mentre, per quanto riguarda la fruizione delle agevolazioni previste dalla “Nuova Sabatini” i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione degli investimenti deve essere sottoscritta e trasmessa al Ministero entro e non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del progetto di investimento (12 mesi) pena la decadenza del contributo. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione al rispetto dei termini di Legge i quali, pur consentendo la cumulabilità delle agevolazioni, presentano delle asimmetrie rilevanti.