Familiari a carico: detrazione nel Modello Redditi PF/2022 e 730/2022 per i figli under 21; presenza di redditi in regime forfettario; assegno unico
L’articolo 12 del D.P.R. n. 917/86 disciplina le “detrazioni per carichi di famiglia”. Nello specifico, il comma 2, del predetto articolo, prevede che “le detrazioni di cui al comma 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili”.
Sul punto sembra opportuno ricordare che a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), il limite reddituale per essere fiscalmente a carico è stato elevato dal 1° gennaio 2019 ad euro 4.000,00 per i figli di età non superiore a ventiquattro anni. Conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico in base alle condizioni di cui all’articolo 12 del TUIR e, quindi, a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
Come chiarito nelle istruzioni al Modello Redditi PF/2022, nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario (art. 1, commi 54/89, della L. 23/12/2014, n. 190);
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Occorre, inoltre, evidenziare che, la detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori. Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno. Tuttavia, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
Anche in presenza di redditi prodotti in regime forfettario, per i quali non è ammessa la detrazioni per familiari a carico, solo il genitore con il reddito complessivo più alto può fruire dell’intera detrazione, diversamente la detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento ciascuno, perdendo la parte di detrazione spettante al genitore con reddito derminato da regime forfettario (vedi Risoluzione del 22/07/2019 n. 69 – Agenzia delle Entrate).
Mentre, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.
Assegno unico – L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento della maggiore età o a 21 anni al ricorrere di determinate condizioni, e senza limiti di età per i figli disabili. Tale sostegno è stato introdotto dal D.lgs. n. 230/2021, il quale costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il summenzionato Decreto all’articolo 10 comma 4, modifica in sostanza le disposizioni dell’articolo 12 del TUIR. Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per i figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità. È stata, inoltre, abrogata la detrazione per famiglie numerose.
Poi dai 22 anni a seguire, se il figlio è sempre a carico, quindi non possiede un reddito complessivo superiore ai € 4.000 fino al 24esimo anno di età e di € 2.840,51 dal 25esimo anno di età in poi, subentrano le normali detrazioni che già conosciamo (vedi anche “Assegno Unico: al via le domande dal 1 gennaio 2022“).
Occorre ricordare che, il citato articolo 12 del TUIR è stato ulteriormente modificato dall’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 4/2022, il cosiddetto Decreto Sostegni-ter, il quale al nuovo comma 4-ter del medesimo articolo 12 del TUIR, stabilisce che ai “fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”. In sostanza, per i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR.
Quanto suddetto, si applica quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti.
* Fonte Fiscal Focus