Rottamazione delle cartelle 2023: come funzionerà
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Possibile rateizzare, le richieste entro il 30 aprile 2023.(*)
L’art 46 del DDL di Bilancio 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 novembre e in viaggio verso la Camera, prevede la Definizione agevolata versione 2023.
In particolare, con l’art 46 della bozza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 45 della stessa legge, ossia l’annullamento automatico dei debiti entro i 1.000 euro alla data del 31 gennaio 2023, si prevede che:
- i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022,
- possono essere estinti senza corrispondere:
- le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni,
- gli interessi di mora, le sanzioni
- e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio,
- versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Definizione agevolata 2023: i pagamenti
Attenzione al fatto che il pagamento delle somme può essere effettuato:
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023,
- ovvero nel numero massimo di 18 rate:
- la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
- le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
E’ bene sottolineare che in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
L’agente della riscossione fornisce ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Definizione agevolata 2023: come richiederla
Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo,apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2023, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Nella dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
Inoltre, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
Inoltre, entro il 30 aprile 2023 il debitore può integrare, con le modalità previste la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
Definizione agevolata 2023: sospensione delle procedure esecutive
A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente
g) il DURC può essere rilasciato
Inoltre si prevede che alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate; il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Definizione agevolata 2023: come pagare
Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Definizione agevolata 2023: i debiti esclusi
Sono esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
(*) Fonte Fisco e Tasse