Crediti di imposta detrazioni edilizie: ultimi giorni per la compensazione delle rate 2021. Cosa fare per non perdere definitavamente il credito detrazioni edilizie 2021.
L’articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto Rilancio, come noto, prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al successivo comma 2 possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati.
Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, nello specifico, che i crediti d’imposta maturati per tali interventi sono utilizzati in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
In particolare, il credito d’imposta derivante dai bonus fiscali è utilizzato in compensazione:
- in un numero di quote annuali pari a quelle previste per la detrazione che dà origine al credito d’imposta (ad es. 4 quote in caso di Superbonus, per spese sostenute dal 2022, 10 quote per il Bonus ristrutturazioni, per l’Ecobonus ordinario ed il Bonus facciate, 5 quote per il Sismabonus, ivi compreso il Sismabonus acquisti);
- a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate.
Quindi, in caso di spese sostenute nel:
- 2020, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2021;
- 2021, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2022;
- 2022, la compensazione può essere effettuata dal 1° gennaio 2023 e così via.
I crediti derivanti dagli interventi elencati nel citato articolo 121, acquisiti a mezzo di “cessione del credito/sconto in fattura” sono utilizzabili in compensazione con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento dell’art. 17 D. Lgs. n. 241 del 1997. Lo ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 435 del 25 agosto 2022.
Tali crediti dunque possono essere utilizzati per eseguire i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali.
Si ricorda che, affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la presente risoluzione.
Ebbene, per quanto concerne i crediti d’imposta afferenti le rate 2021 acquisite dai cessionari di fatto sono rimasti gli ultimi giorni per operare l’utilizzo in compensazione poiché, come sopra specificato, il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Dunque, chi ha ancora a disposizione crediti afferenti rate 2021 delle detrazioni edilizie ottenute in cessione, le scadenze fiscali di dicembre rappresentano l’ultima occasione per non perdere definitivamente il credito d’imposta acquisito.
La rata 2021 del credito in particolare potrà ancora essere utilizzata per la compensazione con i debiti in scadenza il prossimo 16/12/2022 ovvero:
- la seconda rata dell’imposta municipale unica dovuta per il 2022 cioè il saldo dell’IMU;
- il versamento dell’IVA a debito da parte dei contribuenti Iva mensili;
- il versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente (esempio: compensi per l’esercizio di arti e professioni – provvigioni per intermediazione – retribuzioni di lavoro dipendente);
- il pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese.
Ulteriore scadenza utile sarà, infine, quella del 27 dicembre, termine entro il quale dovrà essere versato l’acconto Iva.
Inoltre è ancora possibile utilizzare la rata 2021 del credito per la compensazione dei debiti tributari scaduti e non ancora versati che possono beneficiarie del ravvedimento operoso, in in particolare per citarne qualcuno:
- Saldo 2021 IRPEF, IRES e IRAP;
- Acconto 2022 IRPEF, IRES;
- Iva trimestrale e mensile;
- Saldo Iva 2021;
- Ritenute lavori dipendeti;
- Ritenute allo fonte;
- Imposte di bollo su fatture elettroniche;
- Tassa annuale vidimazione liberi sociali;
Ed ogni altro debito tributario scaduto e non versato che può essere ancora ravveduto e versato con Modello F24.
(*) Fonte Fiscal Focus.