Donazione di beni per solidarietà sociale

Donazione di beni per solidarietà sociale

Con riferimento alla cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, i beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85 co 2 del TUIR (art. 16 della L. 166/2016).
La disposizione esclude, nel caso specifico, che esplichi effetti l’art. 85 co. 2 del TUIR, il quale considera ricavi, tra l’altro, il valore normale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa stessa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 27.12.2005 n. 180).
In sostanza, le cessioni in esame non si considerano produttive di ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa.

Ambito oggettivo

L’agevolazione ha ad oggetto le cessioni gratuite, in alternativa all’usuale eliminazione dal mercato, dei seguenti beni:

  • eccedenze alimentari;
  • medicinali destinati alla donazione, vale a dire i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, con confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale (rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, i medicinali senza obbligo di prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti);
  • articoli di medicazione;
  • prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presìdi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria non più commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;
  • libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari (art. 7 della L. 15/2020);
  • prodotti tessili e abbigliamento, mobili e complementi di arredo, giocattoli, materiali per l’edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonchè televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari (art. 71-bis del DL 18/2020 convertito, e art. 10 co. 2 del DL 34/2020);
  • altri prodotti, che saranno individuati con apposito decreto.

Non è possibile estendere le agevolazioni previste dall’art. 16 della L. 166/2016 a beni non espressamente individuati, essendo quindi necessaria l’emanazione del citato decreto (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.7.2019 n. 274).

Destinatari

I suddetti prodotti possono essere destinati a:

  • le ONLUS (gli enti del Terzo settore non commerciali, quando saranno operative le disposizioni del Codice del Terzo settore);
  • gli enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.

Adempimenti

La disposizione si applica a condizione che:

  • per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il DPR 14.8.96 n. 472, ovvero un documento equipollente;
  • il donatore trasmetta agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l’indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni, secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro);
  • l’ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l’impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nell’esercizio di un’attività commerciale.

Il donatore o l’ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto ai suddetti adempimenti, ferma restando la responsabilità del donatore o dell’ente donatario.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

L’art. 27 co. 2 del DL 23/2020 dispone che non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ex art. 85 del TUIR le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal DM 7.9.2017.
Il valore normale di tali farmaci ceduti non concorre quindi alla determinazione del reddito d’impresa, mentre il costo sostenuto per il loro acquisto concorrerà alla formazione del reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui si verifica l’estromissione (circ. Agenzia delle Entrate 9/2020, § 11).

* Fonte Eutekne

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