Bonus pubblicità: invio delle dichiarazioni sostitutive dal 9 gennaio 2023 fino al 9 febbraio 2023

Bonus pubblicità: invio delle dichiarazioni sostitutive dal 9 gennaio 2023 fino al 9 febbraio 2023

Differito il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva per gli investimenti pubblicitari realizzati nel 2022 da presentare dal 9 gennaio fino al 9 febbraio 2023.(*)

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato che, a causa d’interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, i termini per la presentazione della dichiarazione
sostitutiva, relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022, sono stati differiti al periodo 9 gennaio – 9 febbraio 2023 (anziché dal 1° al 31
gennaio 2023 come precedentemente previsto).


Di conseguenza, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2022, per confermare la “prenotazione” dovranno inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” entro i suddetti termini.

Lo stesso Dipartimento comunica, altresì, che rimane invariata, invece, la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, la quale dev’essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Per maggiori e più dettagliate informazioni, il Dipartimento rende noto, infine, che è possibile consultare l’apposita sezione dello stesso sito, oppure la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono, altresì, pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative
istruzioni per la compilazione aggiornati.


Il bonus pubblicità – A beneficio di una maggiore comprensione della suddetta misura agevolativa, è bene ricordare in cosa consiste la stessa. L’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 e s.m.i., ha istituito, dall’anno 2018, un
credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1%
rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e
nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.


A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta era stato previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, invece, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

I beneficiari – Al beneficio in questione, in generale, possono accedere le imprese o i
lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi
investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi d’informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e
dotati del Direttore responsabile.


Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, però, è previsto che possono accedere
all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate
dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.


Utilizzo del credito d’imposta – Il bonus è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire dal quinto
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).

Ai fini della fruizione del credito, è necessario indicare, in sede di compilazione del modello
F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 8
aprile 2019.

(*) Fonte Fiscal Focus

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