Fattura elettronica: elenco codici IVA con la relativa natura dell’operazione
Dal 01/01/2021 sono operativi i nuovi codici natura previsti nel tracciato xml delle fatture elettroniche, che sono obbligatoriamente utilizzati per evitare lo scarto dal Sistema di Interscambio di Agenzia Entrate della fattura trasmessa. In particolare, questa la tabella dei nuovi codici previsti:
In particolare, sono state create delle sottocategorie nei codici N2-N3 ed N6.
Nel merito, nella prima categoria (N2), sono comprese:
- 1: operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972, quindi le operazioni carenti del requisito di territorialità. Si distinguono le prestazioni di servizi svolte nei confronti di operatori intracomunitari e quelle nei confronti di operatori extracomunitari. Nel caso di fatture emesse verso operatori intra-UE, nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 (“altri dati gestionali”) del tracciato xml della fattura elettronica, dovrà essere inserita la dicitura “inversione contabile” – INVCONT. Nel secondo caso invece, andrà inserita la dicitura/annotazione “operazione non soggetta ad IVA”.
- 2: operazioni non soggette, per assenza dei requisiti soggettivi od oggettivi, non comprese nella prima categoria. In particolare, ci si riferisce a tutte le operazioni fuori campo IVA, come ad esempio quelle “monofase” richiamate all’articolo 74 del D.p.r. 633/1972, e le operazioni eseguite dei contribuenti “minimi” o “forfettari”.
Nella seconda categoria (N3), sono comprese:
- 1 esportazioni di merci ex articolo 8 lettera a) e b) del D.p.r. 633/1972
- 2 cessioni intracomunitarie di beni ai sensi dell’articolo 41 del D.L. 331/1993
- 3 cessioni di beni verso San Marino, regolate dall’articolo 71 del D.p.r. 633/1972
- 4 operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ex articolo 8-bis del D.p.r. 633/1972 ( cessioni nell’ambito navale e aereo)
- 5 operazioni ex articolo 8 lettera c) del D.p.r. 633/1972, ossia fatture emesse nei confronti di esportatori abituali che presentano al soggetto fatturante la Dichiarazione d’intento per l’esclusione IVA
- 6 altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond (articolo 21 c. 6-bis del D.p.r. 633/1972 oppure cessioni verso depositi IVA ex articolo 50-bis del D.L. 331/1993)
Nella terza categoria sono invece richiamate tutte le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge), per le quali il cessionario/committente deve provvedere a integrare la fattura emessa del cedente/prestatore ricevuta senza addebito di IVA, indicando l’aliquota Iva applicabile e annotando il documento sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti:
- 1 cessione di rottami e altri materiali di recupero
- 2 cessioni di oro e argento puro
- 3 prestazioni di servizi in regime di subappalto edilizio ex articolo 17 c. 65 lett. a) del D.p.r. 633/1972
- 4 cessione di fabbricati
- 5 cessione di telefoni cellulari
- 6 cessione di prodotti laptop, pc e prodotti elettronici
- 7 prestazioni nel comparto edile e settori connessi (servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento edifici) ex art. 17 c. 6 lettera a-ter) del D.p.r. 633/1972
- 8 cessione di gas ed energia
- 9 categoria residuale attualmente non riconducibile a nessuna operazione
CIAO AGOSTINO, SONO ANNA AGUANNO… CHE FLASH LEGGERE SUL TUO SITO! COMPLIMENTI SEI STATO MOLTO CHIARO! AD MAIORA SEMPER… 😉
Ciao Anna, mi fa molto piacere esserti stato utile. Grazie. A presto