Via libera al modello 730/2023
Tra le novità figurano le detrazioni d’imposta per il superamento delle barriere architettoniche.(*)
Con il provvedimento n. 34545 di ieri, 6 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione.
Tra le principali novità del periodo d’imposta 2022 vi è la nuova disciplina degli scaglioni e delle aliquote IRPEF, la rimodulazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e altri redditi, la riforma delle detrazioni per figli a carico.
Con riferimento a quest’ultimo punto, infatti, a decorrere dal 1° marzo 2022, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per figli maggiori di 21 anni. Per i figli di età inferiore, tali detrazioni sono state sostituite dall’assegno unico e universale, istituito dal DLgs. 230/2021, erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.
L’ammontare delle detrazioni spettanti è pertanto determinato secondo le vecchie regole per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, e secondo le nuove disposizioni per il periodo tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2022. Per il riconoscimento delle detrazioni previste per i primi due mesi del 2022, si tiene conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022.
A tal proposito, nel modello 730/2023 sono state inserite due colonne nella sezione relativa ai familiari a carico, nelle quali indicare il numero di mesi di spettanza della detrazione per figli:
– la colonna 9, relativa ai mesi di gennaio e febbraio, nella quale si indica il numero di mesi in cui il figlio è stato a carico (1 o 2);
– la colonna 10, relativa ai mesi da marzo a dicembre 2022, nella quale si indica il numero di mesi nel quale il figlio maggiore di 21 anni è stato a carico (da 1 a 10).
Un’ulteriore modifica intervenuta nel periodo d’imposta 2022 riguarda il c.d. “trattamento integrativo della retribuzione”, che dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori il cui reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro (rispetto al limite di 28.000 euro previsto per il periodo d’imposta 2021). Se il reddito di riferimento è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, il trattamento integrativo spetta se la somma di alcune detrazioni è maggiore dell’imposta lorda di cui al rigo 16 del 730-3.
Rientra poi nel modello 730/2023 anche la nuova disciplina prevista dall’art. 119-ter del DL 34/2020, inserito dall’art. 1 comma 42 lett. a) della L. 234/2021, ai sensi del quale, dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tale detrazione è prevista nella misura del 75%, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per un ammontare massimo non superiore a:
– 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Nella sezione III del quadro E, righi da E41 a E43, vi sono due nuovi codice da inserire nella colonna 2:
– il codice “21”, per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;
– il codice “22” per gli interventi sostenuti su edifici con più unità immobiliari.
Con riferimento alle detrazioni per canoni di locazione per i giovani per l’abitazione destinata alla propria residenza, l’art. 1 comma 155 della L. 234/2021 ha modificato la disciplina di cui all’art. 16 comma 1-ter del TUIR, stabilendo che tale agevolazione spetta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti (la precedente formulazione prevedeva che l’agevolazione spettasse ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni).
Nel rigo G15 della Sezione XIII “Altri crediti d’imposta” del quadro G, vengono previsti anche i nuovi crediti d’imposta introdotti nel 2022, contraddistinti da appositi codici, tra i quali figurano il credito d’imposta:
– per social bonus, previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del terzo settore (codice 11);
– per attività fisica adattata (codice 12);
– per l’installazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili (codice 13);
– per le erogazioni liberali a favore delle fondazioni ITS Academy (codici 14 e 15).
Tra le altre novità applicabili dal periodo d’imposta 2022, da inserire nel modello 730/2023, si segnalano:
– l’otto per mille dell’IRPEF che può essere destinato anche all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra”;
– i contributi versati ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP), di cui al Regolamento (Ue) 2019/1238, assoggetti ai medesimi criteri previsti dal DLgs. 252/2005, da inserire nel quadro E.
(*) Fonte Eutekne