Incertezza sul perimetro oggettivo del bonus investimenti nel Mezzogiorno

Incertezza sul perimetro oggettivo del bonus investimenti nel Mezzogiorno

La proroga è una buona notizia per gli investimenti pianificati e non ancora completati entro la fine del 2022, ma restano alcuni dubbi interpretativi.(*)

La legge di bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta Mezzogiorno (art. 1 comma 98 ss. della L. 208/2015), mantenendone invariato il meccanismo di funzionamento.
L’agevolazione continua quindi a rivolgersi ai contribuenti che acquistano beni strumentali nuovi quali impianti, macchinari e attrezzature, facenti parte di un progetto iniziale di investimento destinati alle strutture produttive ubicati nelle zone assistite incluse nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (limitatamente ad alcune aree) (vedi l’articolo ” Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno – BONUS SUD“).

In ogni caso, il beneficiario è chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti per poter configurare un progetto iniziale di investimento così come definiti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014.

Secondo quanto chiarito dalla circ. n. 34/2016 dell’Agenzia delle Entrate, sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nuove relativi alle seguenti tipologie di progetto iniziale di investimento:

  • – creazione di un nuovo stabilimento;
  • – ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • – diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • – cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • – ovvero, per grandi imprese localizzate nella aree di cui all’art. 107 par. 3 lett. c) del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica.

Purtroppo, a oggi, nei chiarimenti pubblicati dall’Amministrazione sul tema non sono stati adeguatamente approfonditi i requisiti tecnici specifici utili per meglio identificare i c.d. progetti iniziali di investimenti agevolabili. In via generale, è piuttosto agevole comprendere se un investimento ha le caratteristiche sufficienti a configurare la creazione di un nuovo stabilimento produttivo o di una nuova attività economica, ovvero se determina l’aumento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente.

Diventa invece complesso valutare se un investimento ha le caratteristiche sufficienti per configurare una diversificazione della produzione o (ancora di più) un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
È infatti oggettivo e agevole da comprendere se a valle dell’investimento effettuato nelle linee di produzione si ottiene una maggiore capacità produttiva determinata dall’incremento di magazzino.
Non è affatto agevole (e si presta ad interpretazioni soggettive), invece, comprendere se un investimento che modifica il processo produttivo può essere definito “fondamentale” e se impatta il “processo produttivo complessivo”.

Analoghe considerazioni valgono per il minimo livello di diversificazione necessario al fine di poter soddisfare oggettivamente il requisito normativo. Ad esempio, la produzione di una bottiglia in plastica riciclata all’interno di uno stabilimento in cui si producono bottiglie in plastica non riciclata sarebbe sufficiente a qualificare il requisito previsto dalla normativa? Al pari, la realizzazione di investimenti che rivoluzionano una parte del processo produttivo rendendolo maggiormente efficiente e automatizzato potrebbero essere sufficienti per definire un “cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo”?

Queste sono domande su cui né il legislatore, né la prassi amministrativa, né tantomeno la giurisprudenza hanno fornito chiarimenti. Pertanto, i dubbi interpretativi permangono in capo ai contribuenti che devono scegliere se fruire il credito d’imposta pur considerando il potenziale rischio interpretativo a seconda del singolo caso.
In tal senso, sarebbe opportuno che l’Amministrazione (in unità d’intenti con la Commissione europea) fornisse chiarimenti sistematici in merito al perimetro oggettivo di applicazione di questa misura agevolativa al fine di dare maggiore certezza interpretativa a una misura che è automatica e che porta con sé notevoli conseguenze negative in ambito sanzionatorio.

Deve infatti essere considerato che qualora, a valle di una verifica subita, venga accertato che il credito d’imposta fruito è carente del requisito oggettivo, il contribuente potrebbe incorrere nella sanzione prevista per i c.d. crediti d’imposta inesistenti ex art. 13 comma 5 del DLgs. n. 471/1997. In tali casi, considerato che manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e che spesso l’Amministrazione considera che l’inesistenza non è riscontrabile attraverso i controlli automatizzati, la sanzione applicabile va dal 100 al 200% del valore del credito d’imposta fruito in compensazione

(*) Fonte Eutekne

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