Numero dei mesi di detrazione per figli con indicazione separata nella CU 2023
Il prospetto dei familiari a carico è stato adeguato alla riforma delle detrazioni per figli introdotta, dal 1° marzo 2022, con l’assegno unico.(*)
L’anno 2022 è stato interessato da alcune riforme volte a potenziare le misure di sostegno dei figli a carico e che, adesso, si riflettono anche nella compilazione della Certificazione unica 2023.
Si ricorda che il DLgs. 230/2021 ha introdotto, dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale e modificato la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR. Per effetto di tali modifiche, a partire dal 1° marzo 2022:
– sono cessate le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità;
– è stata abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli) di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR.
Le novità hanno interessato anche le modalità di calcolo della detrazione in presenza di più figli. Il sesto periodo dell’art. 12 comma 1 lett. c) del TUIR prevedeva infatti che, in presenza di più figli, il coefficiente di 95.000 euro venisse aumentato per tutti di 15.000 euro, per ogni figlio successivo al primo. A partire dal 1° marzo 2022 tale incremento viene utilizzato solo in favore dei figli che danno diritto alla detrazione.
L’art. 12 del TUIR è stato modificato ulteriormente anche dall’art. 19 comma 6 del DL 4/2022, il quale ha previsto che:
– tra gli “altri familiari a carico”, ai fini delle detrazioni di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 12, non possono rientrare i figli di qualsiasi età, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione prevista per i figli a carico, di cui alla precedente lett. c);
– ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi del comma 1 lett. c) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
Considerato che l’assegno unico e universale e la riforma delle detrazioni ex art. 12 del TUIR decorrono dal 1° marzo 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 dovevano essere applicate anche le misure precedentemente in vigore (versione dell’art. 12 vigente al 28 febbraio 2022), vale a dire:
– le detrazioni per i figli minori di 21 anni (comprese le maggiorazioni);
– la detrazione per famiglie numerose.
Con particolare riferimento alla detrazione per famiglie numerose di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 4/2022 (§ 1.4) ha chiarito che, per il solo anno 2022, la misura deve essere rapportata ai soli due mesi di vigenza della disposizione (gennaio e febbraio 2022) e che la condizione richiesta dalla norma, relativa all’esistenza di almeno 4 figli a carico, può verificarsi in tutto il periodo d’imposta 2022. Ad esempio, la detrazione – rapportata ai soli primi due mesi dell’anno – spetta anche nel caso in cui il quarto figlio sia nato a settembre 2022.
Tornando alla CU 2023, rispetto al modello dello scorso anno non cambia il campo 362 “Detrazioni per carichi di famiglia”, dove va indicato l’importo totale delle detrazioni spettanti per coniuge e familiari a carico ex art. 12 comma 1 del TUIR.
Non cambiano neppure le caselle:
– 363 “Detrazioni per famiglie numerose”, dove va indicato l’importo delle detrazioni di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all’art. 12, nonché di quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, e di quelle previste da altre disposizioni normative (tale detrazione è riconosciuta per i soli mesi di gennaio e febbraio);
– 364 “Credito riconosciuto per famiglie numerose”, dove va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta ex art. 12 comma 3 del TUIR relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis che non ha trovato capienza;
– 365 “Credito non riconosciuto per famiglie numerose”, dove va indicato l’importo del credito di cui all’art. 12 comma 3 del TUIR, relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, che non è stato riconosciuto.
In queste ultime, il sostituto deve quindi fare attenzione alla disciplina applicabile, ovverosia a quella in vigore fino al 28 febbraio 2022.
La novità riguarda invece la sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico”. Rispetto al modello di Certificazione Unica del 2022, viene richiesto di indicare il numero di mesi per i quali:
– il figlio ha avuto un’età inferiore a 3 anni (da verificare nei mesi di gennaio e febbraio 2022), nella colonna 6 ridenominata;
– spetta la detrazione per figli, ricompresi tra gennaio e febbraio 2022 (in base alla previgente formulazione dell’art. 12 del TUIR), nella nuova colonna 9;
– spetta la detrazione per figli, di età uguale o superiore a 21 anni, da marzo a dicembre 2022 (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del TUIR), nella nuova colonna 10.
(*) Fonte Eutekne