Tassa forfetaria annuale per la vidimazione di libri e registri entro il 16 marzo

Tassa forfetaria annuale per la vidimazione di libri e registri entro il 16 marzo

L’ammontare del tributo varia in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione.(*)

L’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72 prevede una tassa di concessione governativa per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.
A seguito della L. 383/2001, sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).

Il versamento in scadenza il prossimo 16 marzo interessa le società di capitali per le quali è dovuto un importo forfetario annuale, a prescindere dai libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Oltre a società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, sono obbligati al pagamento:
– le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3);
– gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
– le società consortili (R.M. n. 411461/90).

La tassa annuale è dovuta nella misura di:
– 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
– 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2023; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.

La predetta scadenza non riguarda, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione ecc., per i quali la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri, è liquidata in base al numero di pagine, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.
Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, mediante il modello F24 con codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2023. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

Controllo dell’avvenuto versamento

Se il libro o il registro è presentato per la vidimazione prima dello scadere del termine previsto per il pagamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. Il controllo dell’avvenuto versamento è effettuato in un momento successivo, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti (R.M. n. 170/2000).

L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del DPR 641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro. Si segnala tuttavia che, secondo un orientamento, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del DLgs. 471/97.

Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, è necessario versare:
– il tributo e gli interessi legali maturati, utilizzando il modello F24 sempre con codice tributo “7085”;
– la sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, utilizzando il modello F23 con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ” e l’anno per cui si sana la violazione.

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