Alternativa tra sospensione e modifica degli ammortamenti nel bilancio 2022

Alternativa tra sospensione e modifica degli ammortamenti nel bilancio 2022

La variazione del piano di ammortamento può essere preferibile in caso di previsione di risultati futuri modesti.(*)

Nel bilancio 2022, numerose imprese presenteranno una performance economica non buona, per svariate ragioni, tra cui l’inflazione elevata, l’incremento dei costi energetici, i costi elevati delle materie prime, così come le difficoltà di mercato conseguenti al conflitto in Ucraina.
Tali imprese dovranno spesso valutare, assieme ai loro consulenti, la percorribilità di politiche di bilancio volte a minimizzare gli ammortamenti.

Anche nei bilanci 2022 (e in quelli del 2023), è possibile sospendere fino al 100% gli ammortamenti, ma questa non è sempre l’unica soluzione percorribile.
In alcuni casi, infatti, si potrebbe raggiungere l’obiettivo di ridurre l’ammontare degli ammortamenti da iscrivere a Conto economico attraverso l’applicazione degli ordinari criteri di valutazione.
A tal riguardo, si ricorda che il piano di ammortamento deve essere definito nell’esercizio in cui il bene è pronto per l’uso sulla base della residua possibilità di utilizzazione, cioè della vita utile economico-tecnica stimata.
Si tratta di un periodo in genere inferiore rispetto alla durata fisica.

Il documento OIC 16 (§ 63), al fine di agevolare la stima della residua possibilità di utilizzazione, indica che si deve tenere conto di numerosi fattori, tra cui: il deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo; il grado di utilizzo; l’esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell’impresa e del settore in cui questa opera; le stime dei produttori del cespite; le perizie; l’obsolescenza del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al momento della stima, ecc.) e del prodotto per cui viene usato; i piani aziendali di sostituzione dei cespiti; le condizioni di utilizzo; le politiche di manutenzione, per citare i principali.

Inevitabilmente, nei successivi esercizi, l’amministratore potrà talvolta rendersi conto che la stima iniziale non rappresenta più la migliore stima della residua possibilità di utilizzazione. In tali casi, può essere necessario modificare la vita utile residua.
A tal proposito, l’OIC 16 così disciplina la modifica del piano di ammortamento (§ 70): “Il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite”.

Qualora la vita utile si sia modificata, nel pieno rispetto degli OIC, l’impresa dovrà scegliere se modificare il piano di ammortamento oppure sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti.
La strada dell’allungamento della vita utile residua potrà rappresentare la migliore soluzione in alcune situazioni, come nel caso di imprese che registrano un trend di performance economiche modeste e che, con ogni probabilità, continueranno a ottenere risultati economici modesti anche nei prossimi esercizi, permettendo così, applicando correttamente i principi contabili, di non dover ricorrere a una norma che deroga ai criteri di valutazione ordinari.

La sospensione degli ammortamenti, invece, sarà preferibile per le imprese che hanno avuto una performance economica modesta nell’esercizio 2022, ma che prevedono di tornare a ottenere risultati ampiamente positivi nei prossimi esercizi.
Allo stesso modo, inevitabilmente, preferiranno la sospensione degli ammortamenti le imprese la cui performance è molto negativa, poiché riterranno spesso opportuno sospendere il 100% degli ammortamenti, al fine di contenere le perdite di gestione.

In entrambe le ipotesi, per rispettare le indicazioni delle norme di legge e dei principi contabili, sarà necessario riportare l’informativa richiesta nella Nota integrativa del bilancio.

Nel caso di modifica della vita utile, devono infatti essere indicati nella Nota integrativa i motivi alla base di tale decisione e i relativi effetti, mentre, nel caso di sospensione degli ammortamenti, devono essere indicate nella Nota integrativa le motivazioni della deroga e della percentuale di sospensione adottata, l’avvenuta creazione della riserva indisponibile pari agli ammortamenti non transitati da Conto economico e, soprattutto, l’effetto della mancata iscrizione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società (fondamentale, al fine di consentire una corretta comprensione del bilancio da parte degli stakeholder).

(*) Fonte Eutekne

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