Assegno Unico Universale: ISEE con omissioni/difformità
Come indicato dall’INPS nel Messaggio n. 2856 del 01/08/2023, la domanda di AUU è istruita e liquidata sulla base dell’ISEE ancorché recante omissioni/difformità.
L’Istituto ha inoltre precisato che, a partire dalla mensilità di settembre 2023, la presenza di un ISEE con omissioni/difformità comporterà l’attribuzione dell’importo minimo dell’AUU.
Come specificato dall’INPS nel suddetto Messaggio, il dichiarante può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:
- presentare una nuova DSU priva di omissioni/difformità entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU);
- se ritiene che le omissioni/difformità rilevate dall’INPS non siano corrette e siano quindi infondate, ai sensi dell’art. 11, comma 5, D.P.C.M. 159/2013 recarsi personalmente alla Struttura INPS territorialmente competente (o rivolgersi ad un professionista) e presentare idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato nella DSU relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte dall’INPS nell’attestazione ISEE.
Dopo aver presentato una nuova DSU priva di omissioni/difformità, l’importo dell’AUU spettante sarà commisurato al valore dell’ISEE risultante da tale DSU e saranno corrisposte le integrazioni all’Assegno eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità.
Analogo discorso vale nel caso in cui il cittadino agisca in applicazione dell’art. 11, comma 5, D.P.C.M. 159/2013, esibendo idonea documentazione probante la regolarità di quanto dichiarato nell’ISEE, validata dalla Struttura INPS territorialmente competente.
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