Avvio, subingresso e cessazione dell’impresa artigiana (no alimentare)

Avvio, subingresso e cessazione dell’impresa artigiana (no alimentare)

Senza comunicazione o titolo abilitativo(*)

Verso la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi all’esercizio di impresa artigiana. L’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana, non saranno soggette ad alcun titolo abilitativo, segnalazione o comunicazione. Saranno escluse le imprese artigiane del settore alimentare, quali le pizzerie al taglio, rosticciere, gastronomie e pizzerie. Le novità, in bozza di decreto legge semplificazioni di prossima approvazione.

Manifestazioni fieristiche – Un decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, stabilirà i requisiti delle imprese e le modalità della richiesta, con le quali le stesse richiederanno un voucher del valore massimo di 10 mila euro da impiegare per la partecipazione a manifestazioni fieristiche organizzate in Italia, fatta salva la restituzione delle somme eccedenti i costi documentati.

Semplificazione nelle modalità di vendita del pane preconfezionato – Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, con le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura.

Il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco con le indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e con le seguenti ulteriori indicazioni:

  • “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato” in caso di provenienza da prodotto surgelato”;
  • “ottenuto da pane parzialmente cotto” in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.”

Campeggi – Gli allestimenti mobili di pernottamento (tende anche attrezzate nonché roulottes, campers, caravan, case mobili e simili) installati dal gestore o da terzi anche in via continuativa per una durata non superiore a 24 mesi all’interno di strutture turistico-ricettive all’aperto regolarmente autorizzate sotto il profilo paesaggistico, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo e siano dotati di sistemi di aggancio facilmente rimovibili alle reti tecnologiche devono essere rimossi alla cessazione definitiva dell’azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell’aspetto esteriore dei luoghi.

Le unità abitative mobili e le tende inserite all’interno di strutture ricettive all’aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale. Evitando così l’assoggettamento ad imposizione fiscale.

All’esclusivo fine della mappatura dell’utilizzo degli spazi all’interno delle strutture ricettive all’aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.

Aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere – Con l’approvazione del provvedimento, viene concesso ai Comuni di prevedere in via temporanea alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli che non determini intralcio alla circolazione.

Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche – Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali (teatro, la musica, la danza, il musical e le proiezioni cinematografiche), che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo. Fatto salvo, quando gli spettacoli debbano svolgersi in luoghi di eccezionale valore storico o artistico.

(*) Fonte Fiscal Focus

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