Forfettario e soglia di 100.000 euro: rilevano le fatture effettivamente incassate

Forfettario e soglia di 100.000 euro: rilevano le fatture effettivamente incassate

In prossimità della fine dell’anno l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune utili indicazioni relative al regime forfettario di cui alla L. n. 190/2014. La circolare n. 32/E recentemente pubblicata, oltre a costituire un utile riepilogo della disciplina fiscale del regime, fornisce alcune utili indicazioni relative alle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio dello scorso anno (Art. 1, comma 54, legge 29 dicembre 2022, n. 197). In particolare, le indicazioni riguardano la previsione della “doppia” soglia di 85.000 euro e di 100.000 euro.

Il primo importo costituisce il limite di ricavi o di compensi per accedere o anche per continuare ad applicare il regime forfettario. Tale soglia, ove superata, determina l’uscita dal forfait a partire dall’anno successivo. Invece, se il contribuente dovesse superare il limite di 100.000 euro, l’uscita dal forfait sarà pressoché immediata, e più specificamente a partire dalla fattura che ha determinato il superamento del maggior limite.
A tal proposito sono sorti alcuni dubbi sui criteri da seguire al fine di effettuare tale verifica e quindi su quali fossero le condizioni in grado di determinare l’uscita dal regime a partire dal medesimo anno in cui tale condizione risulta verificata.

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate traggono origine da un quesito indicato al paragrafo 4.1 della Circolare in commento. In particolare, il contribuente ha emesso una fattura che ha determinato il superamento del limite di 100.000 euro e chiede se l’intera operazione debba essere assoggettata ad Iva; se l’operazione debba essere suddivisa in due parti applicando l’Iva solo sulla parte eccedente il limite di 100.000 euro; se sia corretto non addebitare l’Iva a titolo di rivalsa sull’intera operazione.

Secondo il testo della disposizione in esame, richiamata dall’Agenzia delle entrate, “è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”.

A tal proposito il documento di prassi fornisce un chiarimento estremamente interessante precisando che la locuzione “a partire dalle operazioni effettuate” deve essere interpretata nel senso che l’applicazione del regime ordinario Iva interessa l’operazione il cui incasso comporta il superamento del limite, anche se la relativa fattura è stata emessa in costanza di regime forfettario…”.

Dall’indicazione fornita si desume chiaramente che al fine di considerare superato il limite non interessa l’emissione della fattura, ma è necessario che l’importo incassato determini il superamento del limite. In mancanza dell’incasso la fattura emessa di fatto risulterà irrilevante.

Si consideri ad esempio il caso in cui il contribuente abbia emesso e incassato nell’anno fatture per un importo complessivo di compensi pari a 98.000 euro e in data 15 ottobre abbia emesso ancora una fattura dell’importo di 5.000 euro. Secondo quanto precisato dal documento di prassi in commento se quest’ultima fattura non viene incassata nell’anno 2023 l’emissione della stessa non determina il superamento del limite di 100.000 euro. L’uscita dal regime forfettario non sarà immediata e si verificherà a partire dal nuovo anno 2024. Ciò in quanto il contribuente avrebbe superato il primo limite di 85.000 euro.

Viceversa, se ad esempio l’ultima fattura fosse incassata nei primi giorni del mese di novembre, il contribuente dovrebbe uscire con effetto immediato dal regime forfettario applicando l’Iva sull’intero importo di 5.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate non ritiene corretto scindere l’importo dell’operazione non applicando il tributo fino a concorrenza del limite di 100.000 euro (nell’esempio su 2.000 euro) e applicando l’Iva sulla parte eccedente (nell’esempio su 3.000 euro). A tal proposito l’Amministrazione finanziaria argomenta la soluzione sulla base di un orientamento della Corte di Giustizia secondo cui la finalità del regime di esonero dall’Iva è quella di ridurre gli oneri amministrativi e tale finalità risulterebbe di fatto vanificata ove il contribuente fosse obbligato ad effettuare calcoli eccessivamente complicati.

(*) Fonte Fiscal Focus

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