Congedo parentale 2024: in legge di bilancio 2 mensilità all’80%
Novità in legge di bilancio 2024: congedo con l’80 % della retribuzione nel 2024 per due mesi per madre o padre. Cambia dal 2025.(*)
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) amplia nuovamente l’importo dell’ indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri entro il 6 anno di vita del bambino.
In particolare si prevede l’aumento dell’indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
- all’80% per due mesi nel 2024 e
- all’80% per un mese e al 60% per un altro mese, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Congedo parentale le novità dal 2022
Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 , prima da parte decreto legislativo 105 2022 (che ha recepito al nuova direttiva comunitaria in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro ) e poi dalla legge di bilancio 2023 (legge 197 2022)
In particolare :
- con il d.lgs 105 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
- Con la legge 197 2022 è stato previsto che dal 2023 , a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Interessante notare che quest’ultima misura era inizialmente rivolta solo alle madri, in controtendenza rispetto alle raccomandazioni della direttiva europea, volte a favorire la parità dei sessi nel lavoro di cura e accudimento dei figli e infatti durante l’iter parlamentare la norma è stata modificata inserendo la possibilità anche per i padri.
Durata dei congedi parentali
Attualmente con riguardo alla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell’astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
In merito INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122 2022 e 45 2023
Tabella limiti congedi parentali
Indennizzo Congedi parentali
Nell’ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi
– alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non
trasferibile all’altro genitore;
– al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non
trasferibili all’altro genitore;
– a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei
limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
– sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.
(*) Fonte Fisco e Tasse