Decontribuzione Sud fruibile fino al 30 giugno 2024
Per i restanti sei mesi del 2024 sarà necessario attendere un’ulteriore autorizzazione della Commissione europea.(*)
La decontribuzione Sud può essere applicata dai datori di lavoro fino al mese di competenza giugno 2024. Lo ha reso noto l’INPS con il messaggio n. 4695, rinviando alle indicazioni già fornite, con riferimento alle modalità di fruizione dello sgravio contributivo in argomento, con la circ. n. 90 del 27 luglio 2022.
Con la decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, la Commissione europea ha infatti prorogato l’applicabilità della decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.
Si ricorda che l’art. 1 commi 161-168 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha esteso l’ambito temporale della decontribuzione Sud ex art. 27 del DL 104/2020 (inizialmente previsto solo per gli ultimi 4 mesi del 2020), rimodulando la misura in funzione degli anni. In particolare, l’esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – applicabile con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, instaurati e instaurandi, la cui sede di lavoro sia situata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia – è pari al:
– 30% sino al 31 dicembre 2025;
– 20% per gli anni 2026 e 2027;
– 10% per gli anni 2028 e 2029.
Dall’esonero sono esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni, tra cui:
– il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
– il contributo ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del DLgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40 del DLgs. 148/2015;
– il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
– il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Circa l’ambito applicativo, sono ammessi alla fruizione dell’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Sono esclusi, oltre ai soggetti elencati dall’art. 1 comma 162 della L. 178/2020, il settore agricolo, i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico e le imprese operanti nel settore finanziario.
Tornando al messaggio in commento, riprendendo la decisione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, l’INPS sottolinea come il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework sia stato innalzato a:
– 335.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
– 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Nell’ipotesi in cui un datore di lavoro operasse in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
Inoltre, i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni del c.d. Temporary Crisis and Transition Framework.
Infine, con il messaggio in commento l’INPS sottolinea che, per l’applicazione della decontribuzione Sud per i periodi successivi al 30 giugno 2024, le istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione della Commissione e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
(*) Fonte Eutekne