Decontribuzione per le lavoratrici madri 2024 legata all’età del figlio più piccolo
Per la piena operatività della misura si dovrà attendere le istruzioni da parte dell’INPS (*)
La legge di bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023 n. 213) introduce una decontribuzione in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, che si allinea all’esonero della quota IVS a carico del lavoratore riconosciuto per il 2024 sempre dalla manovra finanziaria (si veda “Per il 2024 confermato l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore”).
Più nel dettaglio, l’art. 1 comma 180 della legge di bilancio 2024 riconosce, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Tale esonero può trovare applicazione fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Il successivo comma 181 prevede che il medesimo esonero venga riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma in via sperimentale solo per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Inoltre, l’esonero può applicarsi fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Sotto il profilo soggettivo, la decontribuzione in esame è applicabile solo alle donne (sarebbero quindi esclusi gli uomini) che hanno almeno due figli. Il numero dei figli incide poi anche nella durata dell’esonero; in altre parole l’ambito temporale è il triennio 2024-2026 per le donne che hanno almeno tre figli, ovvero il solo 2024 per le donne che ne hanno solo due.
Inoltre, ai fini dell’applicazione della decontribuzione in esame è necessario fare riferimento anche all’età del figlio più piccolo.
Più nello specifico, per le lavoratrici che hanno almeno tre figli è necessario che almeno uno di loro sia minorenne; difatti la decontribuzione si applica, sempre nel periodo 2024-2026, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Se, ad esempio, il figlio più piccolo compie 18 anni nel mese di febbraio 2025, l’esonero si applica per tutto il 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio 2025, mentre non potrà essere riconosciuto dal mese di marzo 2025.
Invece, per le lavoratrici con due figli è necessario che almeno uno dei due abbia meno di 10 anni. Una volta che il figlio più piccolo abbia compiuto il decimo anno, la decontribuzione non può più applicarsi (fermo restando il rispetto del periodo di riferimento, ovverosia il 2024).
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, le lavoratrici che possono accedervi sono quelle aventi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di conseguenza rimarrebbero escluse le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo determinato.
Vengono escluse dall’ambito applicativo, per espressa previsione normativa, anche le lavoratrici con rapporto di lavoro domestico.
Non dovrebbe rilevare, invece, ai fini dell’accesso alla misura la tipologia contrattuale, ovverosia se il contratto è part time o full time. Inoltre, dovrebbero rientrare nella decontribuzione anche i rapporti di lavoro intermittente, se stipulati a tempo indeterminato.
Non essendo legata a nuove assunzioni, la decontribuzione potrà trovare applicazione anche nei confronti dei rapporti di lavoro già instaurati.
Con riferimento alla misura, fermo restando che la decontribuzione è totale, la norma fissa un limite massimo di esonero annuo pari a di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
Essendo tale misura una decontribuzione della quota IVS a carico della lavoratrice, non toccando quindi la quota a carico del datore di lavoro, non sarà necessario che il datore di lavoro sia in possesso del DURC. Inoltre, non rappresentando la decontribuzione un incentivo all’assunzione, la misura agevolativa non dovrà sottostare all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi previsti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015.
Infine, si sottolinea che la norma introduce tale agevolazione fermo restando l’esonero della quota IVS a carico del lavoratore del 6% o del 7% (previsto dalla stessa legge di bilancio 2024). Inoltre, la decontribuzione in esame – come anche per l’esonero della quota IVS del 6% o del 7% – non avrà effetti sulla futura pensione, rimanendo ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ai fini dell’operatività della misura sarà necessario attendere un’apposita circolare da parte dell’INPS, con la quale individuerà nel dettaglio l’ambito applicativo nonché le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens.
(*) Fonte Eutekne