Edifici in ristrutturazione: IMU sull’area

Edifici in ristrutturazione: IMU sull’area

La tassazione, ai fini IMU, di un immobile soggetto a ristrutturazione edilizia (ex art. 3 co.1 lett. d) del c.d. TUE, D.P.R. 380/2001), viene disciplinata dall’art. 13, comma 3 del D.L. 201/11, che richiama le regole Ici dell’art. 5, co. 6 del D.Lgs. 504/92.  

L’Imu va applicata sul valore dell’area di sedime dei lavori di ristrutturazione, considerata a tutti gli effetti come area edificabile.

Sono edificabili, quindi, per definizione, le aree di sedime di fabbricati in corso di costruzione o di ricostruzione.

Nel caso in cui, invece, il fabbricato sia inagibile o inabitabile, non più utilizzabile, verrà assoggettato a Imu, riducendo del 50% la base imponibile.  

I Comuni possono stabilire il valore medio delle aree fabbricabili da applicare ai fini Imu; in ogni caso la base imponibile da assumere è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2014 (dell’anno di imposizione).

Qualora il contribuente fosse in possesso di una perizia di stima asseverata, redatta tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile, che riporti un valore diverso da quello di riferimento fornito dall’ente locale, potrà essere preso tale valore, comunicandolo al Comune con la dichiarazione Imu, allegando la perizia a supporto. 

Il Comune può tuttavia emettere avviso di accertamento motivato, comunque impugnabile innanzi la CTP da parte del contribuente.  Nei Comuni in cui mancano le delibere, l’importo va individuato attraverso perizie, rogiti, valori contabili per le imprese di costruzione, ecc.

(*) Fonte Il Sole 24 Ore

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