Case vacanze
Sono definite “case vacanze” le case o gli appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.
La definizione era contenuta nell’art. 12 co. 5 dell’Allegato 1 al DLgs. 23.5.2011 n. 79 il quale definiva, nell’ambito delle strutture ricettive extralberghiere, le “unità abitative ammobiliate ad uso turistico”.
Tale norma, unitamente a diverse altre contenute nel citato DLgs. 79/2011, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5.4.2012 n. 80 in quanto, nel riordinare la normativa statale nel settore del turismo come da delega conferita dalla L. 246/2005, il legislatore statale non si era limitato a “raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla materia del turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale”, bensì aveva disposto anche su aspetti della materia di competenza esclusiva delle Regioni.
Normativa regionale
A seguito della suddetta pronuncia, ciascuna Regione provvede a regolamentare autonomamente l’attività in questione, individuando i requisiti e le condizioni necessarie per il suo svolgimento (ad esempio, possono essere previsti limiti massimi di durata delle locazioni, eventuali servizi inclusi e definite le caratteristiche strutturali dell’immobile con le dimensioni minime). Talvolta viene definito anche il numero massimo di immobili entro cui l’attività viene esercitata “in forma non imprenditoriale”.
Avvio dell’attività
L’avvio dell’attività di case vacanze (codice ATECO 55.20.51) comporta la presentazione di una SCIA, unitamente ai necessari allegati, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune sul quale insiste la struttura ricettiva.
Locazioni turistiche
Diverse dalle case e appartamenti per vacanze sono gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche ai quali si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di locazione, ossia gli artt. 1571 e ss. (art. 53 dell’Allegato 1 al DLgs. 23.5.2011 n. 79). Tali locazioni non sono soggette alle prescrizioni di cui alla L. 9.12.1998 n. 431 (ad esempio, in tema di durata del contratto).